Cass. pen. n. 12230 del 3 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Perché una condotta possa assumere rilievo, ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., non è sufficiente che essa sia di per sè molesta o arrechi disturbo, ma è altresì necessario che sia accompagnata da petulanza o altro biasimevole motivo; condizione, questa, attinente all'elemento oggettivo del reato, più che al dolo specifico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito il quale aveva escluso la sussistenza del reato di molestie in un caso in cui l'agente si era limitato a chiedere, una sola volta, un bacio ad una donna, dopo aver detto a quest'ultima che era una bella signora).
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