Cass. pen. n. 3494 del 7 gennaio 1994

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 660 c.p., per «petulanza», deve intendersi un modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertà e della quiete di altre persone; mentre per «biasimevole motivo» si deve intendere più genericamente ogni altro movente che sia riprovevole in se stesso o in relazione alla qualità della persona molestata e che abbia praticamente su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza.

Testo massima n. 2


Il giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. si riferisce esclusivamente alle circostanze del reato tra le quali non può essere ricompresa la continuazione, che non è costituita da un reato circostanziato, ma da più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

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