Cass. pen. n. 11524 del 23 ottobre 1986
Testo massima n. 1
Ai fini del reato di cui all'art. 660 c.p., il requisito della «pubblicità» del luogo sussiste tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico. (Nella specie l'imputato parcheggiò il proprio camion lasciando il motore acceso per molto tempo, davanti alla vetrina del negozio del fratello, nello spiazzo-parcheggio di cui era comproprietario assieme al fratello, per ritorsione contro di lui).
Testo massima n. 2
Il dolo richiesto dall'art. 660 c.p. sussiste anche quando l'agente esercita un proprio diritto ma in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo, con specifico intento di malanimo o di dispetto per un qualsiasi biasimevole motivo.
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