Cass. pen. n. 277 del 7 gennaio 2014

Testo massima n. 1


L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del gip, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. che si era limitato a riprodurre in larga parte la richiesta cautelare, aggiungendo brevi interpolazioni che non rappresentavano critiche alle argomentazioni del Gip ma apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie o generiche critiche metodologiche della decisione del giudicante).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE