Cass. pen. n. 25558 del 30 maggio 2024
Testo massima n. 1
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di prevenzione - Terzo che vanta un diritto reale di garanzia su beni sequestrati - Obbligo di citazione - Sussistenza - Diritto del terzo di chiedere l'accertamento del proprio credito nel giudizio di confisca - Sussistenza.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca e ha diritto di chiedere, in tale giudizio, una pronuncia sul riconoscimento del proprio credito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 CORTE COST.
Legge 17/10/2017 num. 161 art. 5 com. 7