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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9030 del 25 febbraio 2014

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9030 del 25 febbraio 2014

Testo massima n. 1

La richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telefax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile; peraltro, l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

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