14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 600 del 9 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Ai fini dell’ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità” dell’integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell’art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio, nè si identifica con l’assoluta impossibilità di decidere o con l’incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, e, dall’altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell’attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.
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