Cass. civ. n. 25575 del 01 settembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Esercizio dell'opzione sul periodo di liquidazione dell'IVA - Autonomia negoziale del contribuente - Mero errore - Emendabilità - Esclusione.


L'esercizio dell'opzione circa il periodo di liquidazione IVA è riconducibile ad una manifestazione di autonomia negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente assoggettamento all'imposta; ne consegue che, in caso di acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati fiscali, tale scelta non può essere assimilata ad un mero errore, costituendo esercizio di un potere discrezionale del contribuente, come tale non emendabile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11070 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1428
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 4 CORTE COST.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.
DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1
DPR 10/11/1997 num. 442 art. 3

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