Cass. civ. n. 25575 del 01 settembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Esercizio dell'opzione sul periodo di liquidazione dell'IVA - Autonomia negoziale del contribuente - Mero errore - Emendabilità - Esclusione.
L'esercizio dell'opzione circa il periodo di liquidazione IVA è riconducibile ad una manifestazione di autonomia negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente assoggettamento all'imposta; ne consegue che, in caso di acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione dei dati fiscali, tale scelta non può essere assimilata ad un mero errore, costituendo esercizio di un potere discrezionale del contribuente, come tale non emendabile.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 4 CORTE COST.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.
DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1
DPR 10/11/1997 num. 442 art. 3