Cass. pen. n. 18449 del 17 maggio 2005
Testo massima n. 1
Integra gli estremi del reato di ingiuria (art. 594 c.p.) e non di molestia (art. 660 c.p.) l'invio, in rapida sequenza, in ora diurna di due messaggi sms di contenuto ingiurioso, poiché le modalità della forma di comunicazione (scritta e non vocale) e l'ora prescelte non sono idonee a ledere la privata tranquillità, ma l'onore personale.
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