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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26303 del 10 giugno 2004

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26303 del 10 giugno 2004

Testo massima n. 1

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p. allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione «per petulanza o altro biasimevole motivo» alla quale è subordinata l’illiceità penale del fatto. [ Fattispecie relativa a reciproci messaggi e comunicazioni scambiati per mezzo di apparecchio di telefonia mobile ].

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