Cass. pen. n. 7044 del 12 giugno 1998

Testo massima n. 1


Posto che per «petulanza», ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera, deve escludersi che l'effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto.

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