Cass. civ. n. 25612 del 01 settembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito esposto in dichiarazione - Istanza di rimborso del credito - Richiesta di compensazione - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Esclusione.
La domanda di rimborso del credito IVA va distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza sia formulata in termini di compensazione e non denoti l'inequivoca volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" della dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine decennale di prescrizione, bensì quello biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.