Cass. pen. n. 5985 del 22 maggio 2000

Testo massima n. 1


Poiché la norma di cui all'art. 15 c.s., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l'imbrattamento della segnaletica stradale e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l'applicabilità a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola).

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