Cass. pen. n. 2290 del 20 gennaio 2014

Testo massima n. 1


La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, ma non si estende a quelli adottabili dal giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare nè a quelli assunti dalla Corte d'Assise. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto dichiarando, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc., pen., la competenza del Giudice dell'udienza preliminare quale giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE