Art. 665 – Codice di procedura penale – Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione [606] e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10393/2019
La competenza a decidere sull'incidente di esecuzione spetta al giudice di appello quando, in riforma della sentenza di primo grado, abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione: infatti, la sentenza di appello che dichiari l'estinzione di uno dei reati contestati non può definirsi priva di effetti riformatori rispetto alla pronuncia di primo grado, in quanto non incide esclusivamente sulla determinazione della pena, ma introduce una modificazione strutturale nella sentenza impugnata, escludendo l'affermazione di colpevolezza per uno dei reati contestati all'imputato.
Cass. civ. n. 5153/2018
In tema di procedimento di esecuzione, nel caso in cui la sentenza di appello, confermativa della decisione di primo grado, sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione in relazione ad un solo capo, il giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio espresso dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 5146/2018
Il giudice dell'esecuzione competente, nel caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, si individua, anche per i coimputati per i quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio. (In motivazione la Corte ha osservato che l'interpretazione si fonda, oltre che sul dato letterale dell'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., sul principio ordinamentale dell'unicità del giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 16960/2018
In tema di procedimento di esecuzione, ai fini della determinazione del giudice competente in rapporto al titolo di condanna divenuto definitivo per ultimo, deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell'interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l'anteriore deposito dell'atto nella segreteria del pubblico ministero che concretamente cura l'esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull'istanza.
Cass. civ. n. 9547/2018
In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell'esecuzione.
Corte costituzionale 57121 del 21 dicembre 2017
In tema di incidente di esecuzione, sussiste la competenza del giudice di appello nel caso in cui la sentenza emessa in secondo grado abbia rideterminato la pena per effetto di patteggiamento non ammesso dal giudice di primo grado, atteso che la decisione pronunciata in sede di impugnazione, nell'operare una diversa valutazione in merito alla congruità della pena, riforma la prima sentenza in maniera sostanziale.
Cass. civ. n. 10676/2015
Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante.
Cass. civ. n. 5689/2015
Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare.
Cass. civ. n. 2290/2014
La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, ma non si estende a quelli adottabili dal giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare nè a quelli assunti dalla Corte d'Assise. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto dichiarando, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc., pen., la competenza del Giudice dell'udienza preliminare quale giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima).
Cass. civ. n. 34627/2013
La competenza a provvedere sulla confisca del bene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione, appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, comma secondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 30004/2013
L'art. 665, comma quarto, c.p.p. allorchè, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce ai soli provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l'attivazione del procedimento esecutivo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non fosse competente in sede esecutiva il giudice che per ultimo aveva emesso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato).
Cass. civ. n. 26692/2013
Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riqualificato il fatto, ritenuto in primo grado quale concorso esterno in associazione mafiosa, come partecipazione alla medesima associazione).
Cass. civ. n. 21681/2013
Nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere "in executivis" è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.
Cass. civ. n. 2151/2012
In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.
Cass. civ. n. 2141/2012
In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.
Cass. civ. n. 5834/2011
È affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, resa a seguito di udienza camerale fissata per la trattazione di separate istanze, poi riunite, nel caso di mancata notifica all'interessato dell'avviso di fissazione relativamente ad una di esse. (Fattispecie nella quale l'avviso, notificato al condannato ed al difensore, riguardava l'incidente di esecuzione promosso dal P.M. per la revoca della sospensione condizionale e non anche quello promosso dal condannato, tendente al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, oggetto del provvedimento di rigetto).
Cass. civ. n. 10415/2010
Per il principio dell'unitarietà' dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. (Nella specie, la corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo un imputato, ma aveva confermato integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. La Corte ha ritenuto la competenza del giudice di secondo grado in relazione all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).
Cass. civ. n. 8104/2010
La regola secondo cui giudice dell'esecuzione è, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello, opera anche nel caso di riunione di procedimenti in sede di appello, a nulla rilevando che detta riforma riguardi il procedimento diverso da quello interessato dal procedimento di esecuzione.
Cass. civ. n. 45481/2008
Nel caso di cosiddetto patteggiamento della pena in appello, che abbia condotto a una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivis" spetta al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 5581/2008
In tema di esecuzione, la regola secondo cui, allorquando i provvedimenti da eseguire siano stati emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, opera anche nel caso in cui il giudice diverso sia il tribunale per i minorenni.
Cass. civ. n. 16494/2004
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma terzo, c.p.p., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l'esecuzione è sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell'unicità dell'esecuzione, anche qualora l'annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.
Cass. civ. n. 495/2004
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, anche prima che il giudizio di rinvio sia stato definito.
Cass. civ. n. 9017/2003
Nel caso di sentenza emessa a seguito di c.d. “patteggiamento della pena in appello” che abbia condotto a una riforma di quella di primo grado esclusivamente quoad poenam, giudice competente a decidere gli incidenti di esecuzione proposti nei confronti della sentenza di appello è quello di primo grado.
Cass. civ. n. 5473/2003
Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione e, conseguentemente, del pubblico ministero competente ad eseguire la condanna, si deve avere riguardo alla regola stabilita dall'art. 665, comma 2, c.p.p. anche nel caso di cd. «patteggiamento della pena in appello», in cui la competenza in executivis si radica in capo al giudice di primo grado quando la decisione sia stata riformata in appello soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, mentre spetta a quello di appello in ogni altro caso. (Fattispecie nella quale si è ritenuta la competenza del giudice di primo grado, la cui sentenza era stata modificata in appello a seguito di patteggiamento della pena solo in ordine alla misura di quest'ultima).
Cass. civ. n. 5049/2003
La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 45826/2001
In tema di esecuzione, il principio secondo cui la competenza per l'esecuzione appartiene al giudice di secondo grado con riferimento a tutti gli imputati anche nella ipotesi che la sentenza abbia riformato solo per alcuni di essi la condanna inflitta in primo grado opera nel presupposto che la riforma della precedente decisione consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice di esecuzione, e non anche quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. (Fattispecie in cui la Corte ha fissato la competenza del giudice di primo grado in ordine all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).
Cass. civ. n. 25966/2001
Il comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p. (introdotto dal D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51) secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale è il tribunale; ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo (che stabilisce la competenza all'esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da più giudici), non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.
Cass. civ. n. 4914/2000
La regola stabilita dal comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p., secondo cui, qualora l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale, competente a decidere sulle relative questioni è in ogni caso il collegio, trova applicazione anche nel caso in cui trattisi di provvedimenti non emessi dallo stesso tribunale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, risultando che l'ultima sentenza di condanna era stata pronunciata dal pretore, le cui competenze erano poi passate ex lege al tribunale in composizione monocratica, e la penultima era stata pronunciata da altro tribunale in composizione collegiale, la S.C. ha ritenuto che la competenza fosse da attribuire a quest'ultimo organo).
Cass. civ. n. 4825/2000
In tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, c.p.p., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 c.p.p., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
Cass. civ. n. 3756/2000
Qualora la corte d'appello abbia riformato la sentenza del pretore soltanto in relazione all'ordine di demolizione (nella specie eliminato a seguito di concessione in sanatoria intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado), confermando, nel resto, la decisione di condanna per reato urbanistico, giudice dell'esecuzione competente è il tribunale in composizione monocratica.