Art. 665 – Codice di procedura penale – Giudice competente

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione [606] e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2290/2014

La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, ma non si estende a quelli adottabili dal giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare nè a quelli assunti dalla Corte d'Assise. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto dichiarando, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc., pen., la competenza del Giudice dell'udienza preliminare quale giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima).

Cass. civ. n. 34627/2013

La competenza a provvedere sulla confisca del bene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione, appartiene al giudice dell'esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell'art. 665, comma secondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado.

Cass. civ. n. 30004/2013

L'art. 665, comma quarto, c.p.p. allorchè, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce ai soli provvedimenti di condanna (anche eventualmente a pena non eseguibile), gli unici per i quali è prevista l'attivazione del procedimento esecutivo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non fosse competente in sede esecutiva il giudice che per ultimo aveva emesso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato).

Cass. civ. n. 26692/2013

Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riqualificato il fatto, ritenuto in primo grado quale concorso esterno in associazione mafiosa, come partecipazione alla medesima associazione).

Cass. civ. n. 21681/2013

Nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere "in executivis" è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.

Cass. civ. n. 2151/2012

In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.

Cass. civ. n. 2141/2012

In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.

Cass. civ. n. 10415/2010

Per il principio dell'unitarietà' dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. (Nella specie, la corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo un imputato, ma aveva confermato integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. La Corte ha ritenuto la competenza del giudice di secondo grado in relazione all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).

Cass. civ. n. 8104/2010

La regola secondo cui giudice dell'esecuzione è, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello, opera anche nel caso di riunione di procedimenti in sede di appello, a nulla rilevando che detta riforma riguardi il procedimento diverso da quello interessato dal procedimento di esecuzione.

Cass. civ. n. 45481/2008

Nel caso di cosiddetto patteggiamento della pena in appello, che abbia condotto a una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivis" spetta al giudice di primo grado.

Cass. civ. n. 5581/2008

In tema di esecuzione, la regola secondo cui, allorquando i provvedimenti da eseguire siano stati emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, opera anche nel caso in cui il giudice diverso sia il tribunale per i minorenni.

Cass. civ. n. 9017/2003

Nel caso di sentenza emessa a seguito di c.d. “patteggiamento della pena in appello” che abbia condotto a una riforma di quella di primo grado esclusivamente quoad poenam, giudice competente a decidere gli incidenti di esecuzione proposti nei confronti della sentenza di appello è quello di primo grado.

Cass. civ. n. 5473/2003

Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione e, conseguentemente, del pubblico ministero competente ad eseguire la condanna, si deve avere riguardo alla regola stabilita dall'art. 665, comma 2, c.p.p. anche nel caso di cd. «patteggiamento della pena in appello», in cui la competenza in executivis si radica in capo al giudice di primo grado quando la decisione sia stata riformata in appello soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, mentre spetta a quello di appello in ogni altro caso. (Fattispecie nella quale si è ritenuta la competenza del giudice di primo grado, la cui sentenza era stata modificata in appello a seguito di patteggiamento della pena solo in ordine alla misura di quest'ultima).

Cass. civ. n. 5049/2003

La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 45826/2001

In tema di esecuzione, il principio secondo cui la competenza per l'esecuzione appartiene al giudice di secondo grado con riferimento a tutti gli imputati anche nella ipotesi che la sentenza abbia riformato solo per alcuni di essi la condanna inflitta in primo grado opera nel presupposto che la riforma della precedente decisione consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l'intervento del giudice di esecuzione, e non anche quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. (Fattispecie in cui la Corte ha fissato la competenza del giudice di primo grado in ordine all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).

Cass. civ. n. 25966/2001

Il comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p. (introdotto dal D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51) secondo cui se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell'ambito di un organo unico, quale è il tribunale; ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo (che stabilisce la competenza all'esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da più giudici), non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.

Cass. civ. n. 4914/2000

La regola stabilita dal comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p., secondo cui, qualora l'esecuzione riguardi provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale, competente a decidere sulle relative questioni è in ogni caso il collegio, trova applicazione anche nel caso in cui trattisi di provvedimenti non emessi dallo stesso tribunale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, risultando che l'ultima sentenza di condanna era stata pronunciata dal pretore, le cui competenze erano poi passate ex lege al tribunale in composizione monocratica, e la penultima era stata pronunciata da altro tribunale in composizione collegiale, la S.C. ha ritenuto che la competenza fosse da attribuire a quest'ultimo organo).

Cass. civ. n. 4825/2000

In tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, c.p.p., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art. 665 c.p.p., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

Cass. civ. n. 3756/2000

Qualora la corte d'appello abbia riformato la sentenza del pretore soltanto in relazione all'ordine di demolizione (nella specie eliminato a seguito di concessione in sanatoria intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado), confermando, nel resto, la decisione di condanna per reato urbanistico, giudice dell'esecuzione competente è il tribunale in composizione monocratica.

Cass. civ. n. 3755/2000

L'art. 665, comma 4 bis, nello stabilire che, qualora l'esecuzione riguardi più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale, è competente in ogni caso il collegio, intende riferirsi al solo caso che trattisi di provvedimenti emessi dal medesimo tribunale, applicandosi altrimenti la regola generale di cui al comma 4, prima parte del citato art. 665 c.p.p., secondo cui la competenza è attribuita al giudice (quale che esso sia), che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

Cass. civ. n. 2277/2000

Per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.

Cass. civ. n. 396/2000

Allorché la sentenza pronunciata nei confronti di più soggetti sia stata riformata in appello con l'assoluzione di taluno di essi, modificandosi per altri la pena per effetto di una diversa qualificazione giuridica di uno o più reati legati al vincolo della continuazione, ricorre una modificazione della prima decisione che radica la competenza per l'esecuzione nel giudice di appello, dato che la diversa determinazione della pena non rappresenta la decisione principale di detto giudice, ma deriva da una diversa valutazione del fatto-reato originariamente contestato.

Cass. civ. n. 6270/1999

Il principio secondo il quale, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza spetta, per tutti, al giudice che ha pronunciato quello divenuto irrevocabile per ultimo, opera anche se tale provvedimento sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie relativa a riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati, nessuno dei quali compresi nella pronuncia del Gip).

Cass. civ. n. 5269/1999

Nel caso di procedimenti esecutivi instaurati prima del 2 giugno 1999 — data a decorrere dalla quale è diventato efficace, ai sensi dell'art. 247 comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 e successive modificazioni, il comma 4 bis dell'art. 665 c.p.p., introdotto dall'art. 206 del citato decreto legislativo, in base al quale «se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è in ogni caso attribuita al collegio» — il giudice dell'esecuzione competente va individuato, ai sensi dell'art. 219 del medesimo provvedimento normativo, sulla base della disciplina previgente. Pertanto, qualora l'esecuzione abbia ad oggetto più provvedimenti, l'ultimo dei quali sia stato pronunciato dal giudice per le indagini preliminari, questi è il giudice dell'esecuzione competente.

Cass. civ. n. 6257/1998

La competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale ed è perciò assoluta e inderogabile: ogni sua violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore, ma può essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a sentenza della Corte d'appello reiettiva dell'opposizione del P.G. — erroneamente ritenuta tardiva — avverso sua precedente pronuncia che aveva applicato il condono in sede esecutiva, pur dovendosi individuare nel tribunale il giudice dell'esecuzione della sentenza, che era stata modificata solo quoad poenam.

Cass. civ. n. 2685/1998

La regola stabilita dall'art. 665, comma 3, c.p.p., ultima parte, secondo cui, quando vi è stato annullamento con rinvio, giudice dell'esecuzione competente è quello di rinvio, non opera nel caso in cui, essendo stata annullata con rinvio una sentenza d'appello, il giudice d'appello, in sede di rinvio, abbia confermato la sentenza di primo grado ovvero l'abbia riformata soltanto con riguardo alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Non vi è, infatti, ragione, in siffatta ipotesi, di discostarsi dalla disciplina generale fissata dal comma 2 del citato art. 665 secondo cui, in presenza di statuizioni come quelle summenzionate, giudice dell'esecuzione competente è quello di primo grado; e ciò avuto riguardo al principio che il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 2, c.p.p., è investito degli «stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata», di tal che, anche in sede di esecuzione, non vi è ragione di attribuirgli competenze che a quest'ultimo non sarebbero spettate.

Cass. civ. n. 637/1998

L'art. 665, comma terzo, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello. (Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto ad altra corte d'appello per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado, e cioè il diniego di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con la conseguenza del radicamento della competenza in executivis del giudice di rinvio, che aveva provveduto sul punto con sentenza passata per ultima in cosa giudicata).

Cass. civ. n. 3577/1994

In tema di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose o assimilate, quando, a seguito di appello, il giudice del gravame abbia disposto una parziale revoca del sequestro e della confisca cui erano stati assoggettati in primo grado i beni del proposto, la competenza ad autorizzare la presentazione, da parte dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2 sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, della richiesta di cancellazione dell'annotazione dei suddetti vincoli dai pubblici registri immobiliari spetta, non trattandosi di attività connessa agli specifici compiti di gestione affidati al detto amministratore (per la quale vige la competenza funzionale del tribunale), alla corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, secondo la regola generale fissata dall'art. 665, comma 2, c.p.p.

Cass. civ. n. 1056/1994

L'art. 665, terzo comma, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 del codice di rito abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello.

Cass. civ. n. 342/1994

Ha carattere esclusivo e funzionale la competenza del tribunale che abbia disposto l'applicazione della misura di prevenzione di natura patrimoniale in ordine all'adozione di tutti quei provvedimenti riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati o eventualmente confiscati. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della determinazione del giudice competente per l'esecuzione, la circostanza che il provvedimento di sequestro e di confisca dei beni appartenenti a soggetti sorvegliati adottato dal tribunale sia stato riformato dalla corte d'appello, non trovando applicazione in materia l'art. 665 c.p.p.

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