14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2955 del 22 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, le questioni che, senza coinvolgere la statuizione di condanna e la sua portata, pongano in discussione aspetti contabili o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate al giudice civile. [ Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che il ricorrente, che lamentava la non pertinenza alla sua posizione processuale di alcuni voci di spesa riferite a reati dai quali era stato assolto, avrebbe dovuto adire non il giudice dell’esecuzione penale ma proporre opposizione all’esecuzione innanzi al giudice civile ].
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