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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25255 del 12 luglio 2005

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25255 del 12 luglio 2005

Testo massima n. 1

L’inosservanza dell’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni [ art. 677 c.p. ] è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l’obbligo – per fonte legale o convenzionale – di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l’esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. [ Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il Soprintendente ai beni ambientali è obbligato ex art. 37 D.L.vo n. 490 del 1990, ad assicurare la conservazione dei beni culturali e ad impedire il loro deterioramento, nel caso minaccino rovina, intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l’esecuzione dei lavori necessari, da svolgere sotto la sua vigilanza ].

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