14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13934 del 3 aprile 2008
Posted at 20:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di omessa esecuzione di lavori in edifici che minacciano rovina, destinatario dell’obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è il proprietario dell’immobile o colui che, per fonte legale o convenzionale, sia tenuto alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio, ma non l’amministratore del condominio, sul quale non incombono obblighi di questo genere essendogli attribuita soltanto la gestione delle cose comuni.
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