Cass. pen. n. 9027 del 25 febbraio 2003

Testo massima n. 1


Negli edifici condominiali, poiché l'art. 677 c.p. prevede che anche una persona diversa dal proprietario sia tenuta alla conservazione, manutenzione o riparazione dell'edificio, l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione incombe sull'amministratore, titolare ope legis — salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari — non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni, ma anche del potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente, con obbligo di riferirne alla prima assemblea dei condomini.

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