Cass. pen. n. 5268 del 30 aprile 1988

Testo massima n. 1


Costituisce violazione dell'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) l'inosservanza da parte del conduttore dell'obbligo di attivarsi al fine di impedire un evento di danno o di pericolo e, in particolare, il mancato sgombero di un immobile ordinato per minaccia di rovina. Infatti, il conduttore, a norma dell'art. 1583 c.c., è tenuto a consentire le riparazioni necessarie della cosa, anche quando dette riparazioni importano privazione del godimento di essa.

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