Cass. pen. n. 5268 del 30 aprile 1988

Testo massima n. 1


Costituisce violazione dell'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) l'inosservanza da parte del conduttore dell'obbligo di attivarsi al fine di impedire un evento di danno o di pericolo e, in particolare, il mancato sgombero di un immobile ordinato per minaccia di rovina. Infatti, il conduttore, a norma dell'art. 1583 c.c., è tenuto a consentire le riparazioni necessarie della cosa, anche quando dette riparazioni importano privazione del godimento di essa.

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE