Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8898 del 11 ottobre 1985

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8898 del 11 ottobre 1985

Testo massima n. 1

In tema di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, l’obbligo posto dall’art. 677 c.p. a carico del proprietario dell’edificio alla conservazione ed alla vigilanza, è del tutto indipendente dalla causa che ha determinato il pericolo, sicché questa è irrilevante, anche se non sia attribuibile a colpa dell’obbligato o di altri e derivi da caso fortuito o forza maggiore, quale un terremoto. La colpa di altri o la causa esterna può incidere soltanto come impedimento all’esecuzione dei lavori, qualora escluda la volontarietà dell’omissione di essi.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze