14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5966 del 22 maggio 2000
Testo massima n. 1
Il reato previsto dall’art. 677 c.p. si realizza allorché il proprietario non si sia attivato per rimuovere le cause del pericolo accertato, a nulla rilevando né l’ignoranza dello stato di pericolo in cui versi l’edificio [ rientrando nella normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa per la pubblica incolumità ], né una preventiva diffida, con specifica previsione di un termine perentorio entro cui provvedere alla manutenzione dell’immobile pericolante, da parte della pubblica autorità.
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