14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4502 del 15 maggio 1997
Testo massima n. 1
La previsione incriminatrice dell’art. 677 c.p., incentrata sulla mera omissione dell’obbligo di provvedere ai lavori occorrenti per rimuovere la fonte di pericolo, prescinde dall’emissione di un provvedimento amministrativo che accerti e formalmente notifichi all’obbligato la necessità di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell’obbiettiva sussistenza di una minaccia di rovina dell’immobile [ o di una sua parte ] e, dunque, di una situazione di pericolo per l’altrui incolumità.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]