Cass. civ. n. 25686 del 04 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Termine breve per impugnare - Notificazione della sentenza in modalità telematica - Prova - Deposito di copie, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC - Idoneità - Deposito dei “file” in formato “*.eml” o “*.msg” - Necessità - Esclusione - Fondamento.


Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16189 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.

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