Cass. pen. n. 8190 del 11 agosto 1986

Testo massima n. 1


La fabbricazione, la cessione o la detenzione di materiale pirotecnico (fuochi di artificio e giocattoli pirici) integra la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. e non già il delitto di cui agli artt. 1-2 della L. n. 895 del 1967, in quanto le caratteristiche di tale materiale, pur ricompreso nella categoria dei prodotti esplosivi, non sono micidiali.

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