Cass. pen. n. 11691 del 21 agosto 1990

Testo massima n. 1


Al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 684 c.p., il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale si riferisce solo agli atti e documenti del processo destinati alla lettura nel pubblico dibattimento. Ne consegue che non integra la predetta fattispecie la pubblicazione di un ordine di comparizione (nella specie mediante affissione di una sua fotocopia ingrandita in un bar).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE