Art. 684 – Codice penale – Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Chiunque pubblica , in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22503/2024
In tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell'art. 114, cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all'art. 684, cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione delle conversazioni intercettate in un procedimento nel quale, prima di formulare la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni indagati, il pubblico ministero aveva stralciato la posizione di altri indagati, iscrivendo a loro carico un nuovo procedimento nel cui fascicolo aveva fatto confluire i medesimi atti di indagine).
Cass. civ. n. 27986/2016
La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca non opera in riferimento al reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, dovendosi ritenere che, in relazione a tale ipotesi, il legislatore ha valutato preminente l'interesse alla non divulgazione dei dati processuali, specie se riferiti a persone minori di età, rispetto all'utilità sociale dell'informazione.
Cass. civ. n. 10611/2015
Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, la pronuncia di condanna per la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui all'art. 684 cod.pen., a fronte di una imputazione per il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, previsto dall'art. 326 cod.pen., attesa l'eterogeneità delle condotte oggetto delle due distinte fattispecie incriminatrici.
Cass. civ. n. 43479/2013
Non integra la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale la pubblicazione di una brevissima frase, riportata tra virgolette, dell'interrogatorio dell'indagato.
Cass. civ. n. 473/2013
Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 c.p.), è irrilevante che la notizia sia stata già diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali, perché con la successiva pubblicazione viene data all'atto maggiore diffusione e propagazione.
Cass. civ. n. 8205/2010
La contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale è punibile sia a titolo di dolo che di colpa.
Cass. civ. n. 42269/2004
La previsione incriminatrice dell'art. 684 c.p., che tutela il segreto processuale, deve ritenersi a carattere plurioffensivo, essendo preordinata a garanzia non solo dell'interesse dello Stato al retto funzionamento dell'attività giudiziaria, ma anche delle posizioni delle parti processuali e, comunque, della reputazione di esse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto di archiviazione del g.i.p. che, pur in presenza dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, aveva adottato la decisione de plano senza previo contraddittorio camerale).
Cass. civ. n. 11691/1990
Al fine della configurabilità del reato di cui all'art. 684 c.p., il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale si riferisce solo agli atti e documenti del processo destinati alla lettura nel pubblico dibattimento. Ne consegue che non integra la predetta fattispecie la pubblicazione di un ordine di comparizione (nella specie mediante affissione di una sua fotocopia ingrandita in un bar).
Cass. civ. n. 2377/1990
L'esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma non è sufficiente per escludere automaticamente la punibilità di ogni condotta dell'agente, occorrendo anche che la condotta sia prevista e permessa o dalla stessa norma che costituisce la fonte del diritto o da altra. Ne consegue che non può rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per riassunto o a titolo di informazione, di atti per i quali la stessa è vietata e che in nessun caso può giustificare l'attacco alla reputazione altrui.
Cass. civ. n. 7674/1984
Ai fini della sussistenza del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, è irrilevante che la notizia sia stata già diffusa da altra fonte di informazione e non desunta direttamente dagli atti processuali, perché con la successiva pubblicazione viene data all'atto medesimo maggiore diffusione e propagazione.