Cass. pen. n. 2377 del 19 febbraio 1990

Testo massima n. 1


L'esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma non è sufficiente per escludere automaticamente la punibilità di ogni condotta dell'agente, occorrendo anche che la condotta sia prevista e permessa o dalla stessa norma che costituisce la fonte del diritto o da altra. Ne consegue che non può rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, anche per riassunto o a titolo di informazione, di atti per i quali la stessa è vietata e che in nessun caso può giustificare l'attacco alla reputazione altrui.

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