Cass. pen. n. 22594 del 13 maggio 2005

Testo massima n. 1


L'abitacolo di un'autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico. Esso pertanto non rientra nell'indicazione tassativa contenuta nell'art. 688 c.p., sicché non risponde dell'illecito amministrativo colui che è sorpreso in stato di manifesta ubriachezza all'interno di un'autovettura.

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