Art. 688 – Codice penale – Ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689-691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale [575-583].

[La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale. [94 2, 102, 221, 234]]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE