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Art. 688 — Ubriachezza

Art. 688 — Ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [ 689691 ] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.

[ La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale [ 575583 ]. ]

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale[ 94 2, 102, 221, 234 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 22594/2005

L’abitacolo di un’autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico. Esso pertanto non rientra nell’indicazione tassativa contenuta nell’art. 688 c.p., sicchè non risponde dell’illecito amministrativo colui che è sorpreso in stato di manifesta ubriachezza all’interno di un’autovettura.

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Corte cost. n. 353/2002

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. l’art. 688, secondo comma, c.p. nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.

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Cass. pen. n. 1462/2002

In tema di ubriachezza, l’intervenuta depenalizzazione, per effetto dell’art. 54 del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, della contravvenzione di cui all’art. 688, comma 1, c.p., non ha inciso sul secondo comma di tale articolo, per cui conserva carattere di reato l’ipotesi, ivi prevista, che sia colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico un soggetto il quale abbia riportato condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 1299/1996

La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l’art. 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico, in quello stradale, invece, l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l’ebbrezza può non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è. L’ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta.

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Cass. pen. n. 11309/1994

L’interno dell’autovettura di un privato non costituisce né luogo pubblico, né luogo aperto al pubblico. Pertanto, non risponde della contravvenzione di cui all’art. 688 c.p. colui che venga colto in stato di ubriachezza nell’abitacolo del suddetto veicolo.

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Cass. pen. n. 9861/1987

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 132 cod. strad., diversamente che per il reato di cui all’art. 688 c.p., non è richiesto un grado tale di ebbrietà, da dover essere percepibile da chiunque, essendo sufficiente che l’ingestione di sostanze alcooliche abbia fatto venir meno prontezza di riflessi e capacità di valutazione delle contingenze della circolazione, indispensabili per la guida di un veicolo. Pertanto quando lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente diventa manifesto attraverso sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori, si realizza anche l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 688 c.p. che, avendo diversa oggettività giuridica, può concorrere con l’altra.

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Cass. pen. n. 6336/1986

Il reato di cui all’art. 688 c.p. deve ritenersi pienamente sussistente laddove il comportamento in pubblico dell’agente denunci inequivocabilmente uno stato di manifesta ubriachezza, tale da essere facilmente percepito da chiunque, come nel caso in cui l’agente presenti un alito fortemente alcoolico, abbia un’andatura barcollante e presenti una pronuncia incerta e balbettante.

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