Cass. pen. n. 9861 del 17 settembre 1987

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 132 cod. strad., diversamente che per il reato di cui all'art. 688 c.p., non è richiesto un grado tale di ebbrietà, da dover essere percepibile da chiunque, essendo sufficiente che l'ingestione di sostanze alcooliche abbia fatto venir meno prontezza di riflessi e capacità di valutazione delle contingenze della circolazione, indispensabili per la guida di un veicolo. Pertanto quando lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente diventa manifesto attraverso sintomatici e non equivoci dati comportamentali esteriori, si realizza anche l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 688 c.p. che, avendo diversa oggettività giuridica, può concorrere con l'altra.

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