Cass. pen. n. 25764 del 18 aprile 2023
Testo massima n. 1
PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Prescrizione dell'illecito dell'ente - Questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 per contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente, per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost., giustificandosi, in ragione della diversità di natura di tale illecito, il previsto regime derogatorio rispetto alla prescrizione del reato delle persone fisiche e costituendo il complessivo sistema di responsabilità "ex delicto" dell'ente disciplina attuativa del citato art. 41, volta ad evitare che, anziché favorire l'attività sociale, l'iniziativa economica privata rappresenti l'occasione per agevolare la commissione di reati. (In motivazione, la Corte ha altresì escluso che tale disciplina contrasti con le garanzie convenzionali relative alla "matière pénale", di cui all'art. 6 CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117 Cost., in considerazione dell'autonomia dell'illecito dell'ente rispetto al reato presupposto e della maggiore complessità del relativo accertamento).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 22
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 59
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 60
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24 com. 2
Costituzione art. 111 com. 2
Costituzione art. 117 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.