Cass. civ. n. 16906 del 28 novembre 2002

Testo massima n. 1


È inammissibile il regolamento d'ufficio, richiesto a norma dell'art. 45 c.p.c., con il quale il giudice, ritenendo sussistente la continenza fra la causa innanzi a sè pendente e la causa pendente innanzi ad altro giudice, fa valere il conflitto positivo virtuale nei confronti della sentenza con la quale l'altro giudice ha ritenuto non sussistente la continenza, atteso che il citato art. 45 fa esclusivo riferimento al conflitto negativo virtuale e non ricorrono, nel processo ordinario di cognizione, quelle esigenze proprie di talune procedure speciali (ad esempio in materia fallimentare) che sono a fondamento della ritenuta ammissibilità nelle stesse del conflitto positivo.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE