Cass. pen. n. 25799 del 19 maggio 2023

Testo massima n. 1


COMPETENZA - COMPETENZA FUNZIONALE - Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da COVID-19 - Impugnazione telematica - Inammissibilità ex art. 24, comma 6 sexies d.l. n. 137 del 2020 - Competenza alternativa del giudice “a quo” e del giudice "ad quem" - Sussistenza - Ragioni.


Nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la competenza funzionale a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione depositata in via telematica per mancanza di taluno dei requisiti indicati dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. a) ed e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non spetta in via esclusiva al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ma appartiene anche, in via alternativa, al giudice "ad quem" non emergendo dal citato art. 24 alcuna preclusione in tal senso.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 7097 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

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