Cass. pen. n. 2580 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.


In tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la competenza della Corte d'appello a decidere su un ricorso per rescissione avverso sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza successivamente alla vigenza del citato d.lgs. n. 150 del 2022).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 380 del 2022

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 70 CORTE COST.
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 71 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.

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