Cass. civ. n. 7136 del 28 novembre 1983
Testo massima n. 1
Poiché l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., dalla parte costituita personalmente, colui che sia già autorizzato a stare in giudizio di persona è legittimato a sottoscrivere tale atto, senza ministero del difensore.
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