Art. 47 – Codice di procedura civile – Procedimento del regolamento di competenza
L'istanza di regolamento di competenza [42, 43] si propone alla Corte di cassazione [375, 382] con ricorso sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [86, 125].
Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [153] di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza [133, 136, 430] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
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Cass. civ. n. 23446/2025
In tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita dalla parte alla quale è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. deve ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, dovendosi perciò, ulteriormente, ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escluderne il riferimento al procedimento in corso.
Cass. civ. n. 19867/2025
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza cui il giudice (nella specie, d'appello) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale, per l'inidoneità delle prove offerte, astrattamente considerate ed indipendentemente dal loro esito, a privare di efficacia probatoria il documento, trattandosi di provvedimento di natura istruttoria privo del carattere della decisorietà e definitività.
Cass. civ. n. 10151/2025
In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).
Cass. civ. n. 32064/2023
In tema di competenza, le cause di opposizione all'esecuzione, instaurate nei confronti della P.A., sono soggette alle regole contenute nell'art. 27 c.p.c., e non a quelle di cui all'art. 25 dello stesso codice, restando devolute alla competenza del giudice nel cui circondario si trovano gli immobili oggetto dell'esecuzione; tali procedimenti rientrano, quindi, tra quelli per i quali l'art. 7 cit. esclude l'operatività del foro erariale.
Cass. civ. n. 18898/2023
La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 14186/2023
L'eccezione di compromesso per arbitri esteri integra una questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza che la accolga è impugnabile con l'appello e non con il regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c.
Cass. civ. n. 4667/2023
In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).
Cass. civ. n. 28701/2013
In materia di regolamento facoltativo di competenza, il difensore della parte (nella specie, un condominio) munito di procura speciale per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è legittimato alla proposizione dell'istanza di regolamento ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l'art. 47, primo comma, cod. proc. civ. è norma speciale che prevale sull'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., il quale presume la procura speciale conferita per un solo grado del giudizio, senza che sia necessaria una successiva ratifica (nella specie, una specifica delibera autorizzativa dell'assemblea).
Cass. civ. n. 17386/2013
Il regolamento di competenza ad istanza di parte va proposto, laddove la comunicazione di cancelleria al difensore del ricorrente, ex art. 47, secondo comma, c.p.c., non risulti effettuata nel domicilio da lui eletto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, se avvenuta, altrimenti applicandosi quello di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data del suo deposito.
Cass. civ. n. 1539/2012
L'estrazione della copia autentica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine prescritto dall'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza, essendo necessaria a tale specifico fine la comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine lungo per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 19754/2011
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, ove la sentenza di incompetenza contenga un dispositivo di mero rigetto della domanda, l'istanza di regolamento necessario va proposta non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (essendo questo inidoneo a disvelare che una pronuncia sulla competenza sia stata emessa), ma nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (che costituisce un completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura), o, sempre di trenta giorni, decorrenti dalla proposizione di altra impugnazione (equivalendo questa alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta), ovvero, in mancanza, entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Cass. civ. n. 12997/2009
Al termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., si applica, in via analogica, l'art. 328, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, con la conseguente interruzione del giudizio, allorchè, pendente tale termine, si verifichi uno degli eventi previsti dalla suddetta norma (nella specie, la sospensione dall'albo professionale del procuratore della parte resistente); in tal caso, il nuovo termine per proporre l'istanza decorre dalla notificazione della sentenza, a cui abbia provveduto la parte non interessata dall'evento, ed in mancanza trova applicazione il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., perchè l'avvenuta interruzione elide gli effetti della comunicazione, dovendo dunque la sentenza sulla competenza ritenersi come mai comunicata.
Cass. civ. n. 135/2009
Poiché, a norma dell'art. 47, secondo comma, c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia deciso sulla competenza, qualora dagli atti non risulti che tale comunicazione sia avvenuta, il predetto termine per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza. (Fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione di cui si era postulata, in astratto, la convertibilità in regolamento di competenza, di cui però non possedeva i necessari requisiti).
Cass. civ. n. 16304/2007
In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza — a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies — si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto «foglio a parte»).
Cass. civ. n. 15584/2007
Il ricorso per regolamento necessario di competenza introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006 deve obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto da sottoporre all'esame della S.C. A tale conclusione si perviene perché, prevedendo l'art. 360, primo comma, n. 2), c.p.c. la possibilità di proporre ricorso per cassazione, per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, non sarebbe coerente dettare, rispetto all'obbligo di formulazione del quesito di diritto, una disciplina diversa a seconda che il ricorso riguardi un regolamento necessario oppure un regolamento facoltativo di competenza, proposto in via ordinaria.
Cass. civ. n. 24742/2006
Nell'ipotesi in cui manchi la firma per ricevuta del destinatario del provvedimento del giudice (nella specie, del provvedimento di sospensione del processo), e, con essa, la certezza della data della sua conoscenza, il termine per proporre ricorso per regolamento di competenza ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., applicabile anche al regolamento di competenza, e decorre — qualora si tratti di ordinanza riservata e non risulti nè la data di emissione, nè quella di deposito — dalla data dell'udienza in cui è stata assunta la riserva.
Cass. civ. n. 16752/2006
Anche al regolamento di competenza è applicabile il principio della cosiddetta «autosufficienza» del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l'onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice a quo ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza in cui mancava l'esposizione del fatto e della storia del procedimento — relativo ad un pignoramento presso terzi ed all'inerente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo — in termini comprensibili e stringenti cui ancorare le censure dalle quali, così come formulate nella indistinta prospettazione dei profili di merito e di diritto, non era dato evincere altro se non che gli elementi valutati dal giudice erano asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni della stessa parte ricorrente, e che a conclusioni diverse da quelle tratte il giudice sarebbe potuto giungere ove avesse preso in esame non meglio precisate argomentazioni e difese svolte in sede di merito).
Cass. civ. n. 7075/2006
In sede di regolamento di competenza l'ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza. Conseguentemente il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l'eventuale denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza dev'essere fatta valere con l'impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento.
Cass. civ. n. 18199/2004
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, primo comma, dello stesso codice.
Cass. civ. n. 12462/2004
In tema di regolamento di competenza, l'istante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata — in quanto non ne sia prevista la comunicazione o la stessa non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta o inidonea — ha l'onere di documentare la tempestività della notificazione dell'istanza, ove l'impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza. Ne consegue che, qualora il ricorrente non offra la prova della data della comunicazione prevista dall'art. 133, secondo comma c.p.c. ed avente ad oggetto l'avvenuto deposito della sentenza, ovvero dell'eventuale mancanza di rituale comunicazione, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 47, secondo comma c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, deve intendersi decorrente dalla data della pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza.
Cass. civ. n. 8758/2004
Il regolamento di competenza proposto dopo il decorso di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza, ma entro l'anno dalla sua pubblicazione (o nei trenta giorni dalla sua notificazione) è ammissibile, qualora la parte destinataria della comunicazione deduca e dimostri che il dispositivo comunicatole — in quanto difforme da quello effettivamente adottato — gli abbia precluso la completa conoscenza dell'atto, incidendo negativamente sull'esercizio della facoltà d'impugnazione, dal momento che, in siffatta ipotesi, non può ragionevolmente pretendersi dalla parte un comportamento talmente diligente da indurla ad accertare la conformità del dispositivo comunicato a quello effettivamente adottato, atteso anche il legittimo affidamento, in ragione della provenienza della comunicazione, sulla esistenza di tale conformità.
Cass. civ. n. 13127/2003
Al ricorso per regolamento di competenza è applicabile il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data del deposito della sentenza, nel caso in cui la comunicazione ai sensi dell'art. 47 c.p.c. non sia avvenuta ovvero non sia stato recapitato alla parte interessata il relativo biglietto di cancelleria; tuttavia il termine in questione è inapplicabile allorché lo stesso ricorrente affermi di aver ricevuto detta comunicazione in una certa data (utile ai fini del rispetto del termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 47, cit.), nel qual caso incombe sul ricorrente l'onere di provare che la comunicazione sia avvenuta nella data indicata, senza di che (e senza che tale prova risulti dagli atti di causa) il ricorso va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 8165/2003
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre dalla comunicazione della sentenza sulla competenza, laddove quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell'atto, il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, o, in mancanza, dal deposito della sentenza ma, in quest'ultimo caso, ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 5810/2001
Il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza decorre dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza anche se successivamente si sia proceduto alla notificazione della sentenza stessa. È pertanto inammissibile l'istanza che sia stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
Cass. civ. n. 14699/2000
Il ricorso per regolamento di competenza è strutturato — salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza — come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza. Esso deve, pertanto, contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 del codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata. Ne consegue che deve ritenersi applicabile anche a detto ricorso il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo la parte istante, in sede di regolamento di competenza, l'onere di indicare in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso, rispetto alla pronunzia impugnata, senza limitarsi a fare riferimento alle difese svolte in sede di merito, ma, eventualmente, trascrivendole in ricorso, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
Cass. civ. n. 7199/1999
La facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone — al pari del potere di proporre impugnazione, salva la eccezionale ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 433 c.p.c. d'impugnazione con riserva dei motivi — che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa della motivazione; l'istanza predetta non è, pertanto, ammissibile ove proposta — con riferimento ad una pronuncia decisiva della questione di competenza in ordine ad una controversia trattata con il rito del lavoro — sulla base del solo dispositivo letto in udienza, e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione segna l'inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c.
Cass. civ. n. 7170/1999
La sentenza che, pronunciando sulla competenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c., non decide il merito della causa, è impugnabile soltanto con regolamento di competenza da proporsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima, ovvero dalla sua notificazione a cura dell'avversario, che ne costituisce equipollente; solo in mancanza di comunicazione o notificazione il suddetto termine di impugnazione è annuale. ai sensi dell'art. 327 c.p.c., e decorre dalla data di deposito della sentenza.
Cass. civ. n. 5083/1999
L'ammissibilità, avverso un'ordinanza di sospensione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di un ricorso ex art. 42 c.p.c., con il quale si sia chiesto che “si accerti e dichiari la non sussistenza nella specie di un rapporto di pregiuzialità necessaria”, non può essere posta in dubbio per il fatto che il ricorso sia carente di un'esplicita richiesta di cassazione dell'ordinanza impugnata, dovendosi tale istanza reputarsi inequivocabilmente inclusa nella domanda di accertamento negativo dei presupposti dell'ordinanza medesima, espressa in quella richiesta.
Cass. civ. n. 3400/1998
Il riconoscimento, anche nel procedimento per regolamento di competenza, della facoltà di tutte le parti di illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte (facoltà prevista nel rito camerale innanzi alla Corte di cassazione dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c., nel termine di cui all'art. 378) comporta la necessità che, in questo procedimento, qualsiasi memoria sia presentata in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Decorso il termine, la parte resta priva della facoltà di svolgere ogni ulteriore attività difensiva, con la conseguente irrilevanza dell'eventuale sostituzione dei difensori verificatasi dopo il decorso di quello stesso termine (nella specie, il ricorrente aveva comunicato la sostituzione del proprio difensore il giorno stesso dell'udienza).
Cass. civ. n. 2333/1998
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente o comunque in modo inequivocabile la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, comma primo dello stesso codice. Inoltre quale conseguenza dell'interpretazione estensiva di tale disposizione, imposta dal principio di parità di trattamento, la parte che intenda resistere all'istanza di regolamento esercitando la facoltà di depositare scritture difensive e documenti concessale dall'ultimo comma del menzionato art. 47 è da ritenersi abilitata a farlo anche con il ministero del difensore nominato per il giudizio di merito, restando in proposito irrilevante che questi, per la fase innanzi alla Corte di cassazione, risulti munito di una procedura inidonea in quanto rilasciata sulla copia notificata del ricorso.
Cass. civ. n. 6352/1996
È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza sottoscritta, anziché dal procuratore, a norma dell'art. 47 c.p.c., dalla parte non costituitasi personalmente.
Cass. civ. n. 672/1995
Il comma 2 dell'art. 47 c.p.c. fissa, per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, il solo termine «breve» di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, avente carattere perentorio, senza prevedere, invece, il termine «lungo» (annuale), il quale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., riguarda altre impugnazioni (appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.). Pertanto, chi ha proposto l'istanza di regolamento di competenza dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ha l'onere di documentare la data di comunicazione ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., o l'eventuale mancanza di ogni rituale comunicazione del deposito della sentenza, onde consentire alla Suprema Corte di accertare l'ottemperanza al perentorio termine di legge. Se la data di comunicazione della sentenza non sia comprovata, i trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c., non possono che farsi decorrere dalla data di pubblicazione, nella quale viene, peraltro, individuato il dies a quo ai fini dell'impugnazione con istanza di regolamento di competenza nei confronti del contumace, il quale non è destinatario della comunicazione del deposito della sentenza.
Cass. civ. n. 4711/1993
Il ricorso per regolamento della competenza a pronunciare sull'istanza di fallimento, in quanto inerente a procedura dinanzi a tribunale, in cui non è consentito alla parte di stare in giudizio personalmente, non può essere formulato e sottoscritto direttamente dal debitore, ma deve essere proposto per il tramite di difensore munito di procura.
Cass. civ. n. 4049/1993
L'istituto dell'impugnazione differita è previsto soltanto per l'appello (art. 340 c.p.c.) e per il ricorso ordinario per cassazione (art. 361 c.p.c.), onde deve ritenersi inapplicabile al regolamento di competenza, che, pertanto, va immediatamente proposto anche quando ha per oggetto una sentenza non definitiva.
Cass. civ. n. 3404/1984
L'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal procuratore cui è stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra un'ulteriore procura, necessaria solo quando quella originaria sia stata limitata espressamente alla rappresentanza nei gradi di merito.
Cass. civ. n. 2637/1984
Il ricorso per regolamento di competenza ove non sia sottoscritto dal procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito per il quale non si richiede il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale del patrocinio in cassazione, esige la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di un avvocato iscritto in tale albo, munito di procura speciale.
Cass. civ. n. 7136/1983
Poiché l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., dalla parte costituita personalmente, colui che sia già autorizzato a stare in giudizio di persona è legittimato a sottoscrivere tale atto, senza ministero del difensore.