Art. 47 – Codice di procedura civile – Procedimento del regolamento di competenza

L'istanza di regolamento di competenza [42, 43] si propone alla Corte di cassazione [375, 382] con ricorso sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [86, 125].

Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [153] di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza [133, 136, 430] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.

Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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