Art. 47 – Codice di procedura civile – Procedimento del regolamento di competenza
L'istanza di regolamento di competenza [42, 43] si propone alla Corte di cassazione [375, 382] con ricorso sottoscritto dal procuratore [82, 83] o dalla parte, se questa si è costituita personalmente [86, 125].
Il ricorso deve essere notificato [330] alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio [153] di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza [133, 136, 430] che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell'impugnazione ordinaria nel caso previsto nell'articolo 43 secondo comma. L'adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.
La parte che propone l'istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti.
Il regolamento d'ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.
Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1812/2025
Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione
Cass. civ. n. 1149/2025
In tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito.
Cass. civ. n. 800/2025
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è determinata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 566 del 1993, in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, gravando sull'ente impositore, tenuto a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale, l'onere di provare, anche tramite presunzioni, la misura dell'effettiva occupazione.
Cass. civ. n. 771/2025
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il regime agevolato di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all'espressa richiesta del contribuente e, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere applicato dall'ente impositore, utilizzando per la sua quantificazione le indicazioni desumibili dal provvedimento di autorizzazione all'occupazione.
Cass. civ. n. 390/2025
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Cass. civ. n. 35124/2024
In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).
Cass. civ. n. 35109/2024
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 34727/2024
È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 31606/2024
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
Cass. civ. n. 26588/2024
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice deve valutare se, tenuto conto della natura dell'infermità e, in caso di prognosi infausta a breve scadenza, della ridotta aspettativa di vita, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare nel futuro gli effetti della sanzione sul condannato.
Cass. civ. n. 25918/2024
In tema di sequestro conservativo, l'automatica conversione in pignoramento, ex art. 320 cod. proc. pen., del vincolo reale disposto a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, opera nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia determinato l'importo del credito, rendendolo certo, liquido ed esigibile.
Cass. civ. n. 25488/2024
In tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza.
Cass. civ. n. 24942/2024
L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Cass. civ. n. 23499/2024
In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall'INPS di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa).
Cass. civ. n. 23325/2024
Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all'assicurato un'erronea indicazione sul termine per proporre impugnazione giudiziale, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno conseguente all'omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini prescritti dalla legge - che si concretano nell'accertamento dell'erronea comunicazione dell'ente, della natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - costituisce un giudizio di fatto, che compete in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Cass. civ. n. 23118/2024
In tema di accertamento per accise sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria, che contesta l'esistenza di una frode, è gravata dell'onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all'elemento oggettivo anche quello soggettivo, per il quale l'acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza per la qualità professionale rivestita di operatore petrolifero, con la conseguenza che, assolto il predetto onere da parte della stessa Amministrazione, grava sull'acquirente la prova contraria di avere adoperato, al fine di non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l'entità del carico fiscale.
Cass. civ. n. 21264/2024
La sentenza che, all'esito del giudizio di appello, dichiara la nullità per vizio formale o per error in procedendo della sentenza di primo grado (munita di provvisoria efficacia esecutiva), anche se è contestualmente adottata una statuizione di merito di contenuto identico a quella della pronuncia annullata, determina la caducazione del titolo esecutivo (rilevabile ex officio sia dal giudice dell'esecuzione, sia da quello dell'opposizione esecutiva) e non solo la sua trasformazione, connotata dalla conservazione degli effetti degli atti esecutivi già compiuti.
Cass. civ. n. 20529/2024
L'errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma, cod. pen., esclude sempre la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reato colposo la punibilità è esclusa solo se l'errata interpretazione è di natura scusabile. (Vedi: n. 4662 del 1978,
Cass. civ. n. 20040/2024
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti).
Cass. civ. n. 20034/2024
In tema di separazione consensuale, gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita; solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710 c.p.c. (poi sostituito dall'art. 473-bis.29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.
Cass. civ. n. 19498/2024
In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).
Cass. civ. n. 19015/2024
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l'importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione è stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.
Cass. civ. n. 18862/2024
In tema di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel solo caso in cui la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento o se risulti dagli atti, sicché, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione alla misura, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza.
Cass. civ. n. 18502/2024
La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).
Cass. civ. n. 18351/2024
Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).
Cass. civ. n. 18294/2024
Qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, quale figlio del medesimo, dimostrando la relazione familiare, pur senza specificare il tipo di successione e senza indicare come sia avvenuta l'accettazione dell'eredità, l'atto di riassunzione, in quanto proveniente da soggetto certamente chiamato all'eredità quale che sia il tipo di successione, integra atto di accettazione tacita dell'eredità ed è, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione.
Cass. civ. n. 17095/2024
In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, sicché il soggetto interessato può fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 354 del 1975.
Cass. civ. n. 16740/2024
In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all'INPS.
Cass. civ. n. 16664/2024
In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello; nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti.
Cass. civ. n. 16337/2024
La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non soltanto per condotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996,
Cass. civ. n. 16327/2024
In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.
Cass. civ. n. 16321/2024
Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione risarcitoria).
Cass. civ. n. 16144/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento.
Cass. civ. n. 15504/2024
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Cass. civ. n. 14478/2024
La S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva affermato la responsabilità risarcitoria di un ufficiale giudiziario, il quale, pur avendo verificato l'esistenza di un provvedimento giudiziale e l'apposizione della formula esecutiva, aveva rifiutato il compimento del pignoramento, perché l'ordinanza ex art. 510 c.p.c. emessa dal giudice dell'esecuzione non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo).
Cass. civ. n. 14077/2024
La buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l'elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela dell'interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev'essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente.
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 13606/2024
In sede esecutiva configura abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - notifichi plurimi atti di precetto in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso il giudice dell'esecuzione è tenuto a liquidare al creditore procedente le sole spese e compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati, il cui numero può assumere rilievo esclusivamente nella determinazione del compenso tra i valori minimi e massimi della forbice tariffaria prevista, escluso ogni automatismo.
Cass. civ. n. 13525/2024
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima la prescrizione attuativa del programma trattamentale che imponga l'obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato, trattandosi di prestazione patrimoniale priva di base legale e, quindi, in contrasto con l'art. 23 Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva disposto che il condannato per reati in materia di stupefacenti versasse duecento euro al mese in favore di una associazione operante nell'ambito del recupero dei giovani tossicodipendenti).
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 12400/2024
In tema di decadenza, il dies a quo previsto dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.
Cass. civ. n. 11816/2024
In tema di trasferimento d'azienda, l'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 47 l. n. 428 del 1990 non determina l'invalidità della cessione, ma costituisce comportamento contrario agli obblighi di buona fede e correttezza, il cui inadempimento rileva come condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970; di conseguenza, la carenza o la falsità delle informazioni fornite non può essere fatta valere dai singoli lavoratori ma solo dalle organizzazioni sindacali, poiché è nell'interesse del sindacato a sviluppare la propria azione di tutela che è stata prevista la procedura di informazione e consultazione dettata dall'anzidetto articolo 47, il quale va interpretato in conformità alla distinzione tra i diritti dei lavoratori e quelli delle organizzazioni sindacali operata dalla Direttiva 2001/23/CE.
Cass. civ. n. 11389/2024
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.
Cass. civ. n. 11152/2024
Nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società - che costituiscono, ai sensi dell'art. 47, comma 7, TUIR, un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote - spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'amministrazione e l'usufruttuario.
Cass. civ. n. 10815/2024
In tema di reddito di impresa, nelle società di capitali la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall'eventuale maggior valore economico della società al momento del recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, costituisce una componente negativa e deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che, pertanto, rientra nella previsione di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir (come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir e confermato dall'art. 47, comma 7, dello stesso Tuir), mentre nelle società di persone la predetta differenza ha natura di reddito di partecipazione.
Cass. civ. n. 10519/2024
In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 10105/2024
Nel procedimento di prevenzione, dopo le modifiche introdotte dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte a ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale in composizione collegiale, che provvede "de plano", e, avverso tale decisione, è ammessa opposizione al medesimo tribunale sempre in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione.
Cass. civ. n. 9995/2024
In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della sua notificazione, l'omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento originante dallo stesso avviso (assunto come definitivo e, cioè, come ritualmente notificato) comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sull'atto impositivo in ragione del riconoscimento (per non contestazione) della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella (inclusa la notifica dell'avviso).
Cass. civ. n. 9432/2024
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.
Cass. civ. n. 8129/2024
Il provvedimento giurisdizionale firmato con un segno grafico indecifrabile e privo di capacità identificativa della persona fisica del giudice va equiparato a quello mancante di sottoscrizione, a meno che il segno non sia riconducibile ad un autore determinato tramite l'esame di altre parti dello stesso atto, e, conseguentemente, è da considerare inesistente ed inidoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 6583/2024
In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).
Cass. civ. n. 4528/2024
La domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 non è assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché la stessa non concerne una prestazione pensionistica, ma consiste, piuttosto, in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.
Cass. civ. n. 3755/2024
In tema di delitto di rivelazione di segreti di ufficio, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus". (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver arrecato un contributo rilevante al disvelamento di notizie coperte da segreto investigativo da parte di un pubblico ministero, assolto in separato giudizio per errore incolpevole sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.).
Cass. civ. n. 3661/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l'applicazione del beneficio anche nel processo esecutivo, in quanto compatibile, con la conseguenza che occorre verificare, ai sensi dell'art. 122 dello stesso d.P.R., la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere in sede esecutiva, da valutarsi con l'accertamento dell'esistenza effettiva del titolo esecutivo e della possibile fruttuosità dell'esecuzione, sulla base di elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato che aveva ritenuto necessario subordinare l'accoglimento della domanda al concreto esito dell'esecuzione stessa, secondo una valutazione effettuata ex post, allorquando era già stata svolta l'attività prodromica, indispensabile per dar corso all'esecuzione e per acquisire informazioni sulla solvibilità dell'esecutato).
Cass. civ. n. 1735/2024
La perdita del diritto di accettare l'eredità, conseguente all'omessa dichiarazione nell'ambito dell'"actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l'accettazione tacita del chiamato, poiché quest'ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres". (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell'impugnazione, svolta ai sensi dell'art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all'eredità - alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. - potesse spiegare effetti di giudicato nell'azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell'opposizione di terzo all'esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Cass. civ. n. 1619/2024
In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo. (Nella fattispecie, relativa a un'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa avverso un'ordinanza ex art. 612 c.p.c. per obblighi di fare conseguenti all'accertata violazione di distanze legali tra costruzioni, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva operato un'inammissibile ricostruzione tecnico-urbanistica ex post e alternativa a quella del titolo esecutivo azionato).
Cass. civ. n. 1330/2024
In tema di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato.
Cass. civ. n. 1227/2024
In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 1055/2024
In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli.
Cass. civ. n. 49621/2023
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 44928/2023
In tema di violenza sessuale commessa in danno di persona offesa minore degli anni quattordici, l'ignoranza dell'età della vittima non assume rilievo ai fini dell'esclusione della colpevolezza del soggetto agente nel caso in cui quest'ultimo assuma di essere stato indotto erroneamente a ritenere maggiorenne la persona offesa in ragione della sola indicazione, da parte della stessa, di false generalità sulla piattaforma di un noto "social media".
Cass. civ. n. 44188/2023
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 35686/2023
In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.
Cass. civ. n. 35682/2023
In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", per effetto delle modifiche apportate all'art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non assume rilievo decisivo la collaborazione con l'autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione - divenuta relativa - di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis, comma 2, ord. pen.
Cass. civ. n. 35276/2023
598 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - 014 FALSITA' IDEOLOGICA REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19 - Compilazione mendace - Falsità ideologica commessa da privato - Configurabilità - Possibilità - Applicabilità del principio processuale del "nemo tenetur se detegere" - Esclusione - Ragioni. In caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, è configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato non trovando applicazione il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato.
Cass. civ. n. 34220/2023
La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
Cass. civ. n. 34116/2023
Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).
Cass. civ. n. 30119/2023
In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.
Cass. civ. n. 29620/2023
Il contratto individuale che conferisce ad un dirigente della Regione Sicilia l'incarico di direttore generale di un ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 6 del 2009, è nullo in quanto la citata norma ammette unicamente il comando del dipendente pubblico presso altro ente (qualora sussistano i presupposti della temporaneità dell'assegnazione e dell'impossibilità di conferire l'incarico a personale interno), ma non l'instaurazione di un autonomo e distinto rapporto di lavoro fra il dipendente comandato e l'ente presso il quale è momentaneamente destinato.
Cass. civ. n. 28513/2023
L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).
Cass. civ. n. 27590/2023
Il patto col debitore in forza del quale il creditore si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni, il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. "pactum de non exequendo"), se stipulato prima della formazione del giudicato nel processo avente ad oggetto l'accertamento del credito, non preclude al creditore, una volta munito del titolo, la legittimazione a proporre l'istanza di fallimento del debitore, in quanto le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell'oggetto del processo.
Cass. civ. n. 27536/2023
La predisposizione di un atto di opposizione a precetto, che non sia stato poi notificato, non è suscettibile di integrare un pregiudizio extracontrattuale risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - a fronte della proposizione, in un'opposizione ex art. 615 c.p.c., della domanda risarcitoria per avere la parte dovuto predisporre una precedente opposizione a precetto, mai notificata - aveva escluso la configurabilità di qualsivoglia danno patrimoniale, sia perché non poteva ravvisarsi una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo seguito alcun processo alla prima opposizione, la quale peraltro, ove notificata, sarebbe stata tardiva rispetto al termine ex art. 617 c.p.c., sia perché l'attività professionale volta alla predisposizione della prima opposizione era stata comunque messa a frutto per la predisposizione della seconda, fondata, quantomeno in parte, sui medesimi presupposti).
Cass. civ. n. 27424/2023
L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata - che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. riguardante un precetto, notificato al debitore da un concreditore diverso da quello che aveva eseguito la notificazione del titolo esecutivo, la quale, pur se effettuata da un difensore comune a tutti i creditori, non risultava, in base alla relata, compiuta nell'interesse di entrambi -, perché l'impossibilità di comprendere se la notifica del titolo da parte di un concreditore avesse lo scopo di preannunciare l'esecuzione forzata da parte dell'altro, contrariamente a quanto statuito dal giudice di merito, determinava un pregiudizio "autoevidente" al peculiare diritto di difesa consistente, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, nella facoltà di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate).
Cass. civ. n. 25941/2023
Nella pronuncia, di natura costitutiva, di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è implicitamente inclusa una statuizione di condanna avente natura di titolo esecutivo per il rilascio forzoso del bene trasferito.
Cass. civ. n. 25264/2023
Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce di intraprendere una nuova esecuzione al solo creditore opposto ma non ai diversi soggetti che si dichiarino creditori sulla base del medesimo titolo.
Cass. civ. n. 23846/2023
Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Cass. civ. n. 22714/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 22423/2023
I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.
Cass. civ. n. 21824/2023
In tema di esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire "in executivis" e preclude all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, la quale deve "medio tempore" arrestarsi; ne deriva che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale.
Cass. civ. n. 18898/2023
La sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., senza che rilevi l'improponibilità, ai sensi dell'art. 46 c.p.c., di tale mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio - prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. - di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 17072/2023
In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca della misura provvisoriamente concessa dal magistrato di sorveglianza non è idonea a produrre gli effetti preclusivi di cui all'art. 58-quater, ord. pen., che conseguono esclusivamente alla revoca di una misura alternativa concessa in via definitiva dal tribunale di sorveglianza.
Cass. civ. n. 14234/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Cass. civ. n. 14186/2023
L'eccezione di compromesso per arbitri esteri integra una questione di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza che la accolga è impugnabile con l'appello e non con il regolamento di competenza ex art. 819-ter c.p.c.
Cass. civ. n. 14003/2023
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale.
Cass. civ. n. 13244/2023
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.
Cass. civ. n. 12958/2023
In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale").
Cass. civ. n. 12183/2023
In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quest'ultimo ma dell'intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere "sub iudice" nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell'effetto espansivo "interno" di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., sono anch'esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.
Cass. civ. n. 9865/2023
La competenza del tribunale per i minorenni in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva in relazione alle istanze dallo stesso presentate fino al compimento del venticinquesimo anno di età, mentre rientrano nella competenza della magistratura di sorveglianza ordinaria le istanze proposte dal predetto successivamente al compimento di tale età, non essendo configurabile alcuna forma di "perpetuatio iurisdictionis" del tribunale per i minorenni.
Cass. civ. n. 9066/2023
OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".
Cass. civ. n. 8549/2023
l’elezione di domicilio presso il difensore - Opposizione - Notifica eseguita nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza. In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto.
Cass. civ. n. 7873/2023
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.
Cass. civ. n. 6752/2023
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può tener conto della condotta del condannato che, dopo aver formulato l'istanza di applicazione della misura alternativa, omette di fornire, ai fini della predisposizione del programma di intervento, indicazioni esatte sulla propria condizione sociale, familiare e lavorativa.
Cass. civ. n. 6513/2023
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Cass. civ. n. 6342/2023
L'efficacia di titolo esecutivo dell'assegno bancario è subordinata al rispetto dei requisiti di forma e contenuto dettati dalla legge, in virtù del combinato disposto degli artt. 50 e 51 del r.d. n. 1736 del 1933, richiamati dal successivo art. 55, comma 1; ne consegue che tale efficacia non compete all'assegno recante una data insuperabilmente incerta, impedendo quest'ultima di stabilire se il traente avesse la capacità di emetterlo al momento dell'emissione, oltre che di individuare la decorrenza del termine di presentazione per il pagamento. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad un assegno nel quale l'anno di emissione risultava essere stato corretto da "2015" a "2016").
Cass. civ. n. 5921/2023
L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.
Cass. civ. n. 4676/2023
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.
Cass. civ. n. 4667/2023
In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).
Cass. civ. n. 4591/2023
Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il calendario delle udienze non è più un atto "neutro", ma uno strumento organizzativo normativamente previsto, per cui la conferma della previsione di un'udienza, già ivi indicata, non può intendersi come impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è stato formato).
Cass. civ. n. 4449/2023
Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.
Cass. civ. n. 3125/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).
Cass. civ. n. 2725/2023
In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.
Cass. civ. n. 2614/2023
I benefici contributivi per esposizione ad amianto, come rideterminati dall'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, sono incompatibili, ai sensi del comma 6 ter del medesimo art. 47, con l'istituto del cd. "prolungamento" previsto dall'art. 24 della l. n. 413 del 1984 a favore dei marittimi, il quale - essendo uno strumento idoneo a determinare un incremento dell'anzianità contributiva per effetto della considerazione, tramite copertura contributiva figurativa, di periodi che, altrimenti, ne risulterebbero privi - costituisce un beneficio previdenziale aggiuntivo, come desumibile dal tenore del citato art. 24, che, al secondo comma, stabilisce l'immediata interruzione del beneficio stesso al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate.
Cass. civ. n. 2358/2023
In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, è applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47- quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
Cass. civ. n. 2342/2023
La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressocché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).
Cass. civ. n. 1942/2023
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti nel giudizio in cui quel titolo si è formato al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo.
Cass. civ. n. 1914/2023
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, deve aversi riguardo, nel giudizio prognostico concernente la realizzazione delle prospettive cui l'istituto è finalizzato, alla possibilità che la misura possa avere regolare svolgimento nel territorio nazionale, non assumendo rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda.
Cass. civ. n. 1489/2023
In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalità dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).
Cass. civ. n. 1172/2023
Gli eventuali vizi della fase amministrativa - e non giurisdizionale - del procedimento disciplinare ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come "errores in procedendo", di talchè non è consentito alla Corte l'esame diretto degli atti, né a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato la censura proposta da un professionista, esercente la professione medico-chirurgica, con la quale si lamentava la comunicazione del solo dispositivo del provvedimento disciplinare con omissione della motivazione dello stesso).
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. civ. n. 52/2023
In tema di esecuzione forzata intrapresa in forza di un atto pubblico notarile (ovvero di una scrittura privata autenticata), che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo (pur risultando precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza), al fine di riconoscere all'atto azionato la natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l'effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme (vale a dire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata). (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a una fattispecie nella quale, a fronte di un contratto di mutuo obbligatorio, stipulato per atto pubblico, la successiva erogazione della somma era stata documentata mediante la produzione di mere attestazioni contabili bancarie, prive della forma richiesta dall'art. 474 c.p.c.).
Cass. civ. n. 16822/2022
In tema di misure alternative alla detenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell'udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell'affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).
Cass. civ. n. 38367/2021
L'art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, tuttavia, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l'esposizione, a seconda di quanto occorra, per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ordinanza del Tribunale che aveva sollevato d'ufficio il conflitto negativo di competenza inidonea al raggiungimento dello scopo e non rinnovabile perché inintelligibile rispetto alla natura e all'oggetto dell'opposizione - originariamente proposta innanzi al giudice di Pace - riferita, invece, del tutto genericamente, a sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della strada, senza oltremodo chiarire, se essa fosse riferibile ad un'intimazione dell'agente della riscossione, ovvero ad una contestazione generale, contro le infrazioni stradali di cui sopra, con la conseguenza di rendere inconoscibili le ragioni del dissenso sulla competenza). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2021).
Cass. civ. n. 504/2020
In tema di regolamento di competenza, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PIACENZA, 04/01/2018).
Cass. civ. n. 33443/2019
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 20833/2019
Il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza.
Cass. civ. n. 20826/2018
In sede di regolamento di competenza non è consentito proporre ricorso incidentale, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la competenza del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo.
Cass. civ. n. 20508/2017
La verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell’azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili. (Nella specie, in una controversia proposta dinanzi al tribunale delle imprese ed avente ad oggetto una pretesa risarcitoria per atti di concorrenza sleale e abuso di informazioni segrete, la S.C., sul rilievo che dal tenore dell’atto introduttivo emergeva l’intenzione dell’attore di proporre un’azione di risarcimento danni per illeciti extracontrattuali e non un’azione di inadempimento delle obbligazioni “ex contractu”, ha respinto il ricorso per regolamento di competenza avanzato dal convenuto che, assumendo l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, propugnava la competenza di altro tribunale in funzione di giudice del lavoro).
Cass. civ. n. 22525/2014
In tema di regolamento di competenza qualora il giudice, a seguito di discussione orale della causa, abbia pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, secondo comma, cod. proc. civ., sia sul merito che sulla competenza mediante lettura alle parti presenti del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza si intende "pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene", sicché è da tale data che decorre il termine perentorio di cui all'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 14337/2014
In tema di regolamento di competenza, in caso di mancato deposito della ricevuta comprovante la comunicazione dell'ordinanza impugnata - effettuata ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d), della legge 12 novembre 2011, n. 183 - occorre fare riferimento, ai fini della valutazione della tempestività dell'impugnazione, ove l'interessato non abbia invocato un termine di comunicazione successivo, alla data di deposito apposta sulla copia autentica dell'ordinanza prodotta, dovendosi escludere che la comunicazione a mezzo PEC del deposito del provvedimento abbia preceduto il deposito stesso.
Cass. civ. n. 28701/2013
In materia di regolamento facoltativo di competenza, il difensore della parte (nella specie, un condominio) munito di procura speciale per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è legittimato alla proposizione dell'istanza di regolamento ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l'art. 47, primo comma, cod. proc. civ. è norma speciale che prevale sull'art. 83, quarto comma, cod. proc. civ., il quale presume la procura speciale conferita per un solo grado del giudizio, senza che sia necessaria una successiva ratifica (nella specie, una specifica delibera autorizzativa dell'assemblea).
Cass. civ. n. 17386/2013
Il regolamento di competenza ad istanza di parte va proposto, laddove la comunicazione di cancelleria al difensore del ricorrente, ex art. 47, secondo comma, c.p.c., non risulti effettuata nel domicilio da lui eletto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, se avvenuta, altrimenti applicandosi quello di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data del suo deposito.
Cass. civ. n. 1539/2012
L'estrazione della copia autentica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine prescritto dall'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza, essendo necessaria a tale specifico fine la comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine lungo per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 19754/2011
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, ove la sentenza di incompetenza contenga un dispositivo di mero rigetto della domanda, l'istanza di regolamento necessario va proposta non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (essendo questo inidoneo a disvelare che una pronuncia sulla competenza sia stata emessa), ma nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (che costituisce un completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura), o, sempre di trenta giorni, decorrenti dalla proposizione di altra impugnazione (equivalendo questa alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta), ovvero, in mancanza, entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Cass. civ. n. 8939/2011
In tema di controversie soggette al rito del lavoro, ove il giudice abbia deciso la questione di competenza con le forme previste dall'art. 429, primo comma, parte prima, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 53, secondo comma, D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008), con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla data dell'udienza in cui tali attività sono compiute, dovendosi ritenere legalmente conosciuti i provvedimenti adottati dal giudice sin dal momento della loro emissione.
Cass. civ. n. 25891/2010
Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c., per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso. Inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali.
Cass. civ. n. 6824/2010
Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell' art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l'impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine (come nella specie), poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa - perché l' inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 12997/2009
Al termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., si applica, in via analogica, l'art. 328, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1986, con la conseguente interruzione del giudizio, allorchè, pendente tale termine, si verifichi uno degli eventi previsti dalla suddetta norma (nella specie, la sospensione dall'albo professionale del procuratore della parte resistente); in tal caso, il nuovo termine per proporre l'istanza decorre dalla notificazione della sentenza, a cui abbia provveduto la parte non interessata dall'evento, ed in mancanza trova applicazione il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., perchè l'avvenuta interruzione elide gli effetti della comunicazione, dovendo dunque la sentenza sulla competenza ritenersi come mai comunicata.
Cass. civ. n. 135/2009
Poiché, a norma dell'art. 47, secondo comma, c.p.c., il ricorso per regolamento di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia deciso sulla competenza, qualora dagli atti non risulti che tale comunicazione sia avvenuta, il predetto termine per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza. (Fattispecie relativa ad un ricorso per cassazione di cui si era postulata, in astratto, la convertibilità in regolamento di competenza, di cui però non possedeva i necessari requisiti).
Cass. civ. n. 29577/2008
Qualora la pronuncia declinatoria della competenza venga impugnata col relativo regolamento, senza che il processo sia nel frattempo riassunto davanti al giudice indicato come competente, l'omissione, da parte dell'impugnante, della richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione - adempimento richiesto dall'art. 47, terzo comma, c.p.c., cui l'art. 48 c.p.c. collega l'effetto di sospensione del processo - non determina l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione, poiché la sospensione prevista dall'art. 48 c.p.c. non riguarda il termine per la riassunzione, bensì solo la possibilità di compiere atti del processo che, per effetto della sentenza impugnata, può essere ancora pendente davanti all'ufficio che ha dichiarato la propria competenza.
Cass. civ. n. 24479/2008
L'art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto del provvedimento, i quali vanno, pertanto, mutuati dall'art. 134 c.p.c., che prevede, però, la motivazione dell'ordinanza, ma non l'esposizione del fatto sostanziale e processuale. Quest'ultimo requisito, però, è necessario in quanto appaia indispensabile per il raggiungimento dell'atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l'esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto idonea a spiegare ed a rendere intelligibili le ragioni del conflitto, l'affermazione nell'ordinanza del Tribunale che aveva richiesto il regolamento, secondo cui «il giudice di pace rimettente del presente procedimento avrebbe dovuto separare le domande proposte avanti al suo ufficio trattenendo necessariamente la causa di opposizione al decreto ingiuntivo che aveva emesso»).
Cass. civ. n. 16556/2008
Nel caso in cui il ricorso per regolamento di competenza, dopo la notificazione, non viene depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, la parte intimata può procedere alla relativa iscrizione a ruolo dando dimostrazione dell'avvenuta notificazione dell'istanza, al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento qualora detta parte non dimostri che l'istante abbia rivolto al cancelliere degli uffici davanti ai quali pendono i processi di merito l'istanza di cui al terzo comma dell'art. 47 c.p.c., e che, pertanto, in dipendenza di essa, il processo di merito sia stato sospeso ex lege ai sensi dell'art. 48 c.p.c., con la possibilità della sua ripresa solo ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Tale principio vale anche quando sia impugnata un'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., poiché in tal caso la ripresa del processo è possibile indipendentemente dalla decisione dell'istanza cui non sia seguita la predetta richiesta al cancelliere e da cui non sia, quindi, derivato l'effetto di cui all'art. 48 c.p.c. se cessa la vicenda che è stata assunta a fondamento della sospensione.
Cass. civ. n. 18795/2007
L'art. 47, comma quarto, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d'ufficio sia richiesto con ordinanza, senza dettare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere. Ne discende che tali requisiti vanno mutuati dall'art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l'ordinanza debba essere motivata. In mancanza della motivazione, che — giusta la previsione dell'art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell'elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ritenga a sua volta di essere incompetente, comporta l'indicazione delle ragioni di dissenso dall'altro giudice — l'ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell'elevato conflitto. In analogia con quanto l'ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamenti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragione di inammissibilità dell'istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazione dell'istanza ai sensi dell'art. 162, primo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 16304/2007
In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza — a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies — si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo, equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancelliere che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. (La S.C., sulla scorta dell'enunciato complessivo principio, ha ritenuto, nella specie, inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza, nel dispositivo e nella motivazione, su foglio allegato al verbale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., era stata pronunciata e letta in udienza e, in pari data, depositata in cancelleria, essendo irrilevante la successiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito del suddetto «foglio a parte»).
Cass. civ. n. 15584/2007
Il ricorso per regolamento necessario di competenza introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006 deve obbligatoriamente contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto da sottoporre all'esame della S.C. A tale conclusione si perviene perché, prevedendo l'art. 360, primo comma, n. 2), c.p.c. la possibilità di proporre ricorso per cassazione, per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza, non sarebbe coerente dettare, rispetto all'obbligo di formulazione del quesito di diritto, una disciplina diversa a seconda che il ricorso riguardi un regolamento necessario oppure un regolamento facoltativo di competenza, proposto in via ordinaria.
Cass. civ. n. 9987/2007
L'istanza di regolamento di competenza d'ufficio si compone di due parti: una statuizione sulla competenza e una segnalazione alla Corte regolatrice del contrasto sussistente tra gli orientamenti di due giudici; tuttavia essa è assimilabile maggiormente a un provvedimento giurisdizionale piuttosto che a un ricorso per cassazione, poiché non proviene dalla parte e contiene una virtuale decisione sulla competenza contrastante con quella adottata da altro giudice. Ne consegue che ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 380 bis c.p.c., introdotto dall'art. 10 del D.L.vo n. 40 del 2006 di riforma del giudizio di cassazione e applicabile alle sentenze e agli altri provvedimenti pubblicati dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del testo normativo, non prevedendo quest'ultimo l'ipotesi particolare del regolamento di competenza d'ufficio, occorre aver riguardo alla data del provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza resa dal tribunale il 6 marzo 2006).
Cass. civ. n. 7410/2007
Poiché la presentazione ed il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sono richiesti dall'art. 47 c.p.c. a pena di improcedibilità, la loro mancanza non può comportare la declaratoria della sua improcedibilità, ma, semmai, all'atto della decisione, la declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per il caso in cui il fascicolo non risulti comunque trasmesso e ciò sempre che la Corte di cassazione non possa decidere sull'istanza senza esaminarlo.
Cass. civ. n. 1167/2007
La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima, e ciò anche se (come nella specie) una parte abbia rilevato l'inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 24742/2006
Nell'ipotesi in cui manchi la firma per ricevuta del destinatario del provvedimento del giudice (nella specie, del provvedimento di sospensione del processo), e, con essa, la certezza della data della sua conoscenza, il termine per proporre ricorso per regolamento di competenza ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., applicabile anche al regolamento di competenza, e decorre — qualora si tratti di ordinanza riservata e non risulti nè la data di emissione, nè quella di deposito — dalla data dell'udienza in cui è stata assunta la riserva.
Cass. civ. n. 16752/2006
Anche al regolamento di competenza è applicabile il principio della cosiddetta «autosufficienza» del ricorso per cassazione, avendo la parte istante l'onere di indicare, in tale sede, in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata, non potendo invero limitarsi a fare riferimento alle stesse difese svolte in sede di merito, asseritamente non valutate o scorrettamente valutate dal giudice a quo ma dovendo eventualmente trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo scopo di porre la Corte di cassazione nelle condizioni di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. (Nella specie, enunciando il riportato principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza in cui mancava l'esposizione del fatto e della storia del procedimento — relativo ad un pignoramento presso terzi ed all'inerente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo — in termini comprensibili e stringenti cui ancorare le censure dalle quali, così come formulate nella indistinta prospettazione dei profili di merito e di diritto, non era dato evincere altro se non che gli elementi valutati dal giudice erano asseritamente suscettibili di una diversa lettura, conforme alle attese e deduzioni della stessa parte ricorrente, e che a conclusioni diverse da quelle tratte il giudice sarebbe potuto giungere ove avesse preso in esame non meglio precisate argomentazioni e difese svolte in sede di merito).
Cass. civ. n. 7075/2006
In sede di regolamento di competenza l'ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, è limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza. Conseguentemente il ricorso per regolamento può contenere, a pena di inammissibilità, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l'eventuale denuncia di violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza dev'essere fatta valere con l'impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento.
Cass. civ. n. 5962/2006
In tema di conflitto di competenza, la norma dell'art. 47, ultimo comma, c.p.c., là dove prevede la comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto alle parti dev'essere coordinata con la norma generale che regola le comunicazioni nel procedimento civile, cioè con l'art. 170 c.p.c. e con l'art. 292 c.p.c., e poiché dal coordinamento fra tali norme emerge che mentre è regola la comunicazione alla parte costituita (tramite difensore o personalmente), rappresenta un'eccezione la comunicazione (e, parimenti, la notificazione) di atti alla parte contumace, ne consegue che, allorquando l'ultimo comma dell'art. 47 fa riferimento alla comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto di competenza d'ufficio, lungi dal prescrivere autonomamente la comunicazione di tale ordinanza, si limita a rinviare alle norme che stabiliscono aliunde quando un'ordinanza dev'essere comunicata e, pertanto, all'art. 292 c.p.c. in relazione alla parte contumace, di modo che l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 47, in difetto di richiamo nel primo comma, rientra in quella del terzo comma dell'art. 292 e, pertanto, deve escludersi che l'ordinanza di elevazione del conflitto debba essere comunicata alla parte contumace.
Cass. civ. n. 19984/2004
In fattispecie di conflitto di competenza in cui si discuta della devoluzione della controversia alla sezione specializzata agraria o al tribunale in composizione ordinaria, posto che la competenza si determina dalla domanda e che proprio il tenore di essa deve essere verificato ai fini della decisione sulla competenza (essendo solo d'ausilio per tale verifica gli atti e l'eventuale istruzione, che può compiere, peraltro, solo il giudice di merito, ai sensi dell'art. 38, ultimo comma, c.p.c.), ove nel fascicolo d'ufficio rimesso dalla sezione agraria confliggente a norma dell'art. 47, quarto comma, c.p.c. manchi il fascicolo d'ufficio formato dinanzi al tribunale ordinario originariamente adito e dichiaratosi incompetente, e quindi non si rinvenga l'atto rintroduttivo del giudizio davanti a detto tribunale, la Corte di cassazione — stante la mancanza dell'atto contenente la domanda, sulla base del quale dovrebbe procedersi alla individuazione della competenza — si trova nell'impossibilità di effettuare una concreta valutazione, per come richiesta dal giudice che ha sollevato conflitto; tuttavia, allorché, come nella specie, con la riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria l'attore (unica parte costituita, essendo il convenuto rimasto contumace) abbia dimostrato di non voler contestare la competenza della sezione specializzata agraria, tale impossibilità comporta che debba dichiararsi la competenza della suddetta sezione.
Cass. civ. n. 18199/2004
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, primo comma, dello stesso codice.
Cass. civ. n. 17665/2004
In tema di regolamento di competenza, nel caso in cui, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato sentenza solo sulla competenza, al termine della discussione, «dando lettura» del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la sentenza — a norma del comma secondo dell'art. 281 sexies cit. — si intende «pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria». Poiché la lettura del provvedimento in udienza e la sottoscrizione del verbale che lo contiene da parte del giudice, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano la cancelleria dall'onere della comunicazione (giacché il provvedimento si ritiene, con presunzione assoluta di legge, conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti), non è prevista alcuna ulteriore comunicazione di esso ad opera del cancellerie che, oltre ad essere superflua, contrasterebbe con l'intento di semplificazione delle forme perseguito dal legislatore. Ma quando (come nella specie) il giudice abbia dato lettura in udienza del solo dispositivo e non anche della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, come prescritto dall'art. 281 sexies cit., in assenza della sua comunicazione, il termine di giorni trenta fissato dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza deve farsi decorrere dalla data di notifica della sentenza in quanto, considerato che il regolamento di competenza deve contenere le ragioni su cui si fonda e presuppone la conoscenza della motivazione, solo in tale data il ricorrente ha avuto formale conoscenza della motivazione della decisione impugnata ed è stata, così, posta in condizione di conoscere integralmente il tenore della pronuncia e di predisporre le opportune difese.
Cass. civ. n. 12462/2004
In tema di regolamento di competenza, l'istante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello annuale decorrente dal deposito della sentenza impugnata — in quanto non ne sia prevista la comunicazione o la stessa non sia concretamente avvenuta o lo sia in maniera incompleta o inidonea — ha l'onere di documentare la tempestività della notificazione dell'istanza, ove l'impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza. Ne consegue che, qualora il ricorrente non offra la prova della data della comunicazione prevista dall'art. 133, secondo comma c.p.c. ed avente ad oggetto l'avvenuto deposito della sentenza, ovvero dell'eventuale mancanza di rituale comunicazione, il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 47, secondo comma c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, deve intendersi decorrente dalla data della pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza.
Cass. civ. n. 10812/2004
L'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore al quale sia stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra, all'uopo, il rilascio di un'ulteriore procura. Il mandato alle liti conferito per un determinato grado di giudizio di merito, difatti, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente anche istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio (art. 83, ultimo comma c.p.c.), il disposto della norma speciale di cui all'art.47, primo comma del codice di rito.
Cass. civ. n. 8759/2004
In tema di ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, la relativa proposizione successivamente alla prima udienza di trattazione deve ritenersi pienamente legittima nei giudizi dinanzi ai tribunali regionali delle acque pubbliche, atteso che la normativa speciale (art. 161 del T.U. n. 1775 del 1933) non pone, al riguardo, alcuna preclusione, con conseguente inapplicabilità della disciplina generale ex art. 38 c.p.c.
Cass. civ. n. 8758/2004
Il regolamento di competenza proposto dopo il decorso di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza, ma entro l'anno dalla sua pubblicazione (o nei trenta giorni dalla sua notificazione) è ammissibile, qualora la parte destinataria della comunicazione deduca e dimostri che il dispositivo comunicatole — in quanto difforme da quello effettivamente adottato — gli abbia precluso la completa conoscenza dell'atto, incidendo negativamente sull'esercizio della facoltà d'impugnazione, dal momento che, in siffatta ipotesi, non può ragionevolmente pretendersi dalla parte un comportamento talmente diligente da indurla ad accertare la conformità del dispositivo comunicato a quello effettivamente adottato, atteso anche il legittimo affidamento, in ragione della provenienza della comunicazione, sulla esistenza di tale conformità.
Cass. civ. n. 14536/2003
Anche per il regolamento di competenza trova applicazione la regola che il ricorrente ha l'onere di depositare nella cancelleria della Corte di cassazione, insieme con il ricorso, la copia autentica, integrale, della decisione impugnata, determinandosi altrimenti, ove il deposito del documento non avvenga nel termine, la improcedibilità del ricorso (nella specie la cancelleria del giudice a quo, investita della richiesta del ricorrente di trasmissione del fascicolo d'ufficio, aveva informato che l'originale della sentenza era andato smarrito; la S.C., nell'affermare il principio che precede, ha rilevato che il ricorrente neppure aveva prospettato di aver adempiuto al proprio onere di esibizione, quanto meno mediante richiesta di ricostruzione del fascicolo d'ufficio, ovvero di sostituzione dei documenti mancanti mediante produzione di copie).
Cass. civ. n. 13127/2003
Al ricorso per regolamento di competenza è applicabile il termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data del deposito della sentenza, nel caso in cui la comunicazione ai sensi dell'art. 47 c.p.c. non sia avvenuta ovvero non sia stato recapitato alla parte interessata il relativo biglietto di cancelleria; tuttavia il termine in questione è inapplicabile allorché lo stesso ricorrente affermi di aver ricevuto detta comunicazione in una certa data (utile ai fini del rispetto del termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 47, cit.), nel qual caso incombe sul ricorrente l'onere di provare che la comunicazione sia avvenuta nella data indicata, senza di che (e senza che tale prova risulti dagli atti di causa) il ricorso va dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 8165/2003
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre dalla comunicazione della sentenza sulla competenza, laddove quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell'atto, il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, o, in mancanza, dal deposito della sentenza ma, in quest'ultimo caso, ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 8024/2003
La sentenza non va comunicata alla parte non costituita e pertanto, nel caso di sentenza emessa a definizione del giudizio per regolamento di competenza il termine per la riassunzione decorre, per la parte contumace, dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 18019/2002
Ove il ricorrente non abbia depositato la copia autentica della ordinanza impugnata con il regolamento di competenza, la relativa istanza non può essere dichiarata, per ciò solo, improcedibile allorché il fascicolo d'ufficio, tempestivamente richiesto dalla parte al cancelliere dell'ufficio a quo ai sensi ell'art. 47, terzo comma, c.p.c. e pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione, contenga l'originale dell'ordinanza.
Cass. civ. n. 14569/2002
Anche nel procedimento per regolamento di competenza le parti hanno facoltà di depositare memorie illustrative, non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall'art. 375 c.p.c.
Cass. civ. n. 14568/2002
Anche nel procedimento per regolamento di competenza le conclusioni del pubblico ministero debbono essere notificate alle parti, le quali hanno facoltà di replicare per iscritto non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall'art. 375 c.p.c.
Cass. civ. n. 11758/2002
Alla comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c. non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza.
Cass. civ. n. 6166/2002
Nel sistema processuale delineato dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento possono proporre istanza per regolamento di competenza, oltre che il fallito, anche gli altri interessati indicati dall'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tra i quali i creditori del fallito stesso, abbiano o meno partecipato, nella veste di creditori istanti per il fallimento, alla fase prefallimentare della procedura. Il termine per la proposizione del regolamento, da ritenersi di quindici giorni, ex art. 18 della legge fallimentare (e non di trenta, ex art. 47, comma secondo, c.p.c.), decorre, in tal caso, dal giorno dell'affissione della sentenza di fallimento (mentre, per il debitore, il dies a quo decorre dalla data di comunicazione dell'estratto della dichiarazione di fallimento).
Cass. civ. n. 1553/2002
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d'inammissibilità, che il regolamento d'ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede.
Cass. civ. n. 5810/2001
Il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza decorre dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza anche se successivamente si sia proceduto alla notificazione della sentenza stessa. È pertanto inammissibile l'istanza che sia stata notificata oltre il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
Cass. civ. n. 14699/2000
Il ricorso per regolamento di competenza è strutturato — salvo il caso in cui sia rivolto a risolvere un conflitto virtuale di competenza — come uno specifico mezzo di impugnazione avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza. Esso deve, pertanto, contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c., in ordine ai quali l'art. 47 del codice di rito non disponga una regolamentazione differenziata. Ne consegue che deve ritenersi applicabile anche a detto ricorso il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, avendo la parte istante, in sede di regolamento di competenza, l'onere di indicare in modo adeguato e specifico le ragioni del proprio dissenso, rispetto alla pronunzia impugnata, senza limitarsi a fare riferimento alle difese svolte in sede di merito, ma, eventualmente, trascrivendole in ricorso, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzarne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
Cass. civ. n. 14659/2000
Nel procedimento per regolamento di competenza, il termine di venti giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. per il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione delle scritture difensive ha carattere ordinatorio e, pertanto, se non vi sia opposizione delle controparti, la Corte è tenuta a prendere in considerazione anche le scritture difensive tardivamente depositate.
Cass. civ. n. 6792/2000
Nel procedimento per regolamento necessario di competenza (art. 42 c.p.c., come sostituito dall'art. 6 della legge 353/90; art. 47 c.p.c.) non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l'istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti. Se la scrittura, redatta in forma di memoria, sia stata, peraltro, notificata alla parte ricorrente, con le modalità del controricorso, dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario procedente (e, quindi, in applicazione della legge n. 55 del 1992, secondo cui la notifica del controricorso può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale), nessuna nullità è legittimamente configurabile con riguardo a detta notifica, sia perché può ben trovare applicazione, per identità di ratio, la citata legge 55/92, sia perché, comunque, nessuna notifica è prevista dalla legge per la scrittura de qua.
Cass. civ. n. 6776/2000
Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 47 c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza, deve ritenersi idonea la comunicazione del solo dispositivo della sentenza, ovvero la comunicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c., nella quale il dispositivo sia stato riportato in modo incompleto (e, cioè, non integralmente) ma tuttavia idoneo ad identificare agevolmente, nei suoi estremi, il dispositivo stesso e la sentenza in cui esso è contenuto.
Cass. civ. n. 5848/2000
In caso di proposizione di impugnazione ordinaria e di istanza per regolamento di competenza ad opera di due diverse parti nel medesimo giudizio, in virtù del combinato disposto degli artt. 43 e 47 c.p.c., l'istanza per regolamento va notificata ai controinteressati nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della impugnazione ordinaria, anche se quest'ultima sia stata proposta trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia impugnata. Detto termine deve essere computato tenendo conto della sospensione feriale.
Cass. civ. n. 965/2000
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'istanza di regolamento di competenza, come ogni altro mezzo di impugnazione, e salva l'eccezionale ipotesi di impugnazione con riserva di motivi contemplata al secondo comma dell'art. 433 c.p.c., è inammissibile se rivolta contro il dispositivo letto in udienza, e ciò a prescindere dal fatto che il ricorso per regolamento sia notificato dopo il deposito della sentenza completa di motivazione, giacché tale deposito attribuisce il potere di impugnare quella sentenza e non, retroattivamente, il potere di impugnare il dispositivo letto in udienza, dovendosi ritenere che nei confronti del dispositivo autonomamente considerato la parte soccombente non abbia alcun potere di impugnativa, atteso che il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione si fonda sulla soccombenza va coordinato col principio secondo il quale l'impugnazione deve indicare le censure che si addebitano alla motivazione del provvedimento impugnato, laddove il dispositivo letto in udienza non può, per sua natura, contenere alcuna motivazione, ancorché essa possa essere, in particolari situazioni, intuibili.
Cass. civ. n. 7199/1999
La facoltà di proporre istanza di regolamento di competenza presuppone — al pari del potere di proporre impugnazione, salva la eccezionale ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 433 c.p.c. d'impugnazione con riserva dei motivi — che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa della motivazione; l'istanza predetta non è, pertanto, ammissibile ove proposta — con riferimento ad una pronuncia decisiva della questione di competenza in ordine ad una controversia trattata con il rito del lavoro — sulla base del solo dispositivo letto in udienza, e prima del deposito della relativa motivazione, la cui comunicazione segna l'inizio della decorrenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 47 c.p.c.
Cass. civ. n. 7170/1999
La sentenza che, pronunciando sulla competenza ai sensi dell'art. 38 c.p.c., non decide il merito della causa, è impugnabile soltanto con regolamento di competenza da proporsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima, ovvero dalla sua notificazione a cura dell'avversario, che ne costituisce equipollente; solo in mancanza di comunicazione o notificazione il suddetto termine di impugnazione è annuale. ai sensi dell'art. 327 c.p.c., e decorre dalla data di deposito della sentenza.
Cass. civ. n. 5083/1999
L'ammissibilità, avverso un'ordinanza di sospensione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 295 c.p.c., di un ricorso ex art. 42 c.p.c., con il quale si sia chiesto che “si accerti e dichiari la non sussistenza nella specie di un rapporto di pregiuzialità necessaria”, non può essere posta in dubbio per il fatto che il ricorso sia carente di un'esplicita richiesta di cassazione dell'ordinanza impugnata, dovendosi tale istanza reputarsi inequivocabilmente inclusa nella domanda di accertamento negativo dei presupposti dell'ordinanza medesima, espressa in quella richiesta.
Cass. civ. n. 3075/1999
L'istanza per regolamento necessario di competenza e quella per regolamento facoltativo, avverso il provvedimento emesso dal giudice competente secondo la declaratoria del primo provvedimento, sono proponibili con un unico ricorso, purché siano rispettati i termini per le rispettive impugnazioni; ma se invece sono proposte con ricorsi separati la Suprema Corte non può disporre la riunione, facoltativa, dei procedimenti per connessione, perché il provvedimento di cui all'art. 274 c.p.c. implica apprezzamenti di merito ed involge esercizio di poteri discrezionali inibiti in sede di legittimità, e pertanto i ricorsi devono esser decisi separatamente.
Cass. civ. n. 5704/1998
La facoltà delle parti di depositare, cinque giorni prima dell'udienza, memorie per illustrare le tesi difensive già svolte, sussiste anche nel procedimento per regolamento di competenza, pur se l'art. 47 c.p.c. non prevede la notifica ad esse delle conclusioni del P.M., perché l'esercizio del diritto di difesa non dipende da queste, mentre il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 47 c.p.c. ultimo comma, per il deposito di scritture difensive all'altrui impugnazione, non impedisce, ai soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente.
Cass. civ. n. 3400/1998
Il riconoscimento, anche nel procedimento per regolamento di competenza, della facoltà di tutte le parti di illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte (facoltà prevista nel rito camerale innanzi alla Corte di cassazione dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c., nel termine di cui all'art. 378) comporta la necessità che, in questo procedimento, qualsiasi memoria sia presentata in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Decorso il termine, la parte resta priva della facoltà di svolgere ogni ulteriore attività difensiva, con la conseguente irrilevanza dell'eventuale sostituzione dei difensori verificatasi dopo il decorso di quello stesso termine (nella specie, il ricorrente aveva comunicato la sostituzione del proprio difensore il giorno stesso dell'udienza).
Cass. civ. n. 2333/1998
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente o comunque in modo inequivocabile la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, comma primo dello stesso codice. Inoltre quale conseguenza dell'interpretazione estensiva di tale disposizione, imposta dal principio di parità di trattamento, la parte che intenda resistere all'istanza di regolamento esercitando la facoltà di depositare scritture difensive e documenti concessale dall'ultimo comma del menzionato art. 47 è da ritenersi abilitata a farlo anche con il ministero del difensore nominato per il giudizio di merito, restando in proposito irrilevante che questi, per la fase innanzi alla Corte di cassazione, risulti munito di una procedura inidonea in quanto rilasciata sulla copia notificata del ricorso.
Cass. civ. n. 2946/1997
Poiché il regolamento di competenza è pronunciato in camera di consiglio senza discussione orale, è inammissibile la costituzione della parte cui è stato notificato il regolamento mediante deposito della sola procura.
Cass. civ. n. 1663/1997
La facoltà di tutte le parti d'illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte, prevista nel rito camerale dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 375 ultimo comma c.p.c. (nel termine di cui all'art. 378 c.p.c.), va riconosciuta anche nel procedimento per regolamento di competenza, dato che detta facoltà, quale espressione del diritto di difesa indipendente dalle conclusioni del pubblico ministero, non può essere esclusa per il solo fatto che in quel procedimento non è stabilita la notificazione delle conclusioni stesse e che inoltre nel procedimento medesimo difettano regole incompatibili, tale non potendosi considerare l'art. 47 ultimo comma c.p.c., il quale, nel contemplare la scrittura difensiva come mezzo per controdedurre entro venti giorni, si riferisce alla forma ed al tempo della replica all'altrui impugnazione, senza sottendere il divieto, per i soggetti già costituitisi, di interloquire ulteriormente, con atti illustrativi, non oltre cinque giorni prima di quello fissato per la decisione.
Cass. civ. n. 9818/1996
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza ad istanza di parte decorre — sia nell'ipotesi in cui, essendo costituite tutte le parti del giudizio, non risulti l'avvenuta comunicazione, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, c.p.c., della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza (ipotesi alla quale deve ascriversi, in particolare, anche quella della mancanza agli atti della prova dell'effettivo recapito alla parte interessata del relativo biglietto, pur compilato dal cancelliere), ovvero la comunicazione sia avvenuta in maniera incompleta ed inidonea quindi a fornire al destinatario la completa conoscenza dell'atto, e non risulti la notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (considerata equipollente alla comunicazione), sia nell'ipotesi in cui la comunicazione non sia prevista (con riguardo al contumace) — dalla data del deposito della sentenza ed ha durata annuale ai sensi dell'art. 327 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 6352/1996
È inammissibile l'istanza di regolamento di competenza sottoscritta, anziché dal procuratore, a norma dell'art. 47 c.p.c., dalla parte non costituitasi personalmente.
Cass. civ. n. 6239/1996
Qualora la parte, nel proporre regolamento di competenza, assuma che l'impugnazione non è preclusa dal decorso del termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c., avendo la cancelleria omesso di comunicare l'avvenuto deposito della sentenza impugnata, e che la sentenza stessa non è passata in giudicato, per non essere decorso il termine di impugnazione di cui all'art. 326 stesso codice, essa ha solo l'onere di dimostrare che il ricorso per regolamento è stato proposto prima del decorso del termine di cui al successivo art. 327, e vi assolve producendo copia della sentenza impugnata, con attestazione della data di pubblicazione, senza che a suo carico possa configurarsi l'ulteriore onere di provare, con certificazione della cancelleria del giudice a quo, l'omesso adempimento da parte di detto ufficio dell'obbligo di effettuare la comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 133 c.p.c., ferma restando la facoltà della controparte di dimostrare che il ricorrente ha ricevuto l'indicata comunicazione o che la sentenza impugnata è coperta dal giudicato. (Nell'enunziare il principio di cui alla massima la Suprema Corte ha altresì precisato che la prova dell'avvenuta comunicazione del deposito della sentenza va tratta dalla presenza, nel fascicolo d'ufficio, della parte del biglietto di cancelleria, sulla quale deve venir stesa la relazione di notifica e che deve restare inserita in tale fascicolo ai sensi dell'art. 45 att. c.p.c., affermando inoltre che tale prova non può essere raggiunta, per mezzo di presunzioni, in base alla circostanza che il biglietto di cancelleria, non rinvenuto nel fascicolo, sia stato ritualmente notificato alla parte avversa a quella che deduce la mancata comunicazione).
Cass. civ. n. 3668/1996
A norma dell'art. 47, comma secondo, c.p.c., l'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che, sebbene in forma di ordinanza, abbia pronunciato sulla competenza, salvo che sia stata pronunciata in udienza, poiché in tal caso il provvedimento si considera legalmente conosciuto dal momento in cui è emesso (art. 176, comma secondo, c.p.c.), con la conseguenza che il termine per proporre regolamento di competenza decorre da quella stessa data.
Cass. civ. n. 2459/1996
La sospensione feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969 trova applicazione anche con riguardo al termine per proporre l'istanza di regolamento di competenza, sempreché la decisione impugnata sia stata pronunciata alla stregua del rito ordinario.
Cass. civ. n. 12839/1995
Considerato che, in materia di dichiarazione di fallimento, a seguito della pronuncia di sentenza di incompetenza per territorio da parte del tribunale investito del relativo procedimento, svolge un ruolo centrale la trasmissione d'ufficio degli atti (in luogo della riassunzione del processo ad iniziativa di parte, come di norma) ai fini dell'assunzione della cognizione da parte del tribunale dichiarato competente, deve ritenersi inammissibile la proposizione contro la sentenza stessa del regolamento di competenza ad iniziativa di parte, che farebbe sorgere il pericolo di concorso, sulla questione della competenza, di difformi decisioni della cassazione e del tribunale investito del procedimento a seguito della sentenza impugnata con l'istanza di regolamento. Rimane salva, peraltro, la facoltà del privato di impugnare anche per ragioni inerenti alla competenza la sentenza di tale ultimo giudice, ove egli si dichiari competente, ovvero di depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione le scritture difensive ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., nel caso in cui lo stesso giudice sollevi il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45.
Cass. civ. n. 10606/1995
Ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza, è equipollente alla comunicazione della sentenza, presa in considerazione dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., la notificazione della stessa ad iniziativa della controparte, che costituisce un più completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura, mentre il biglietto previsto dall'art. 133, secondo comma, c.p.c., con cui il cancelliere dà notizia del deposito della sentenza, contiene il solo dispositivo.
Cass. civ. n. 672/1995
Il comma 2 dell'art. 47 c.p.c. fissa, per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza, il solo termine «breve» di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, avente carattere perentorio, senza prevedere, invece, il termine «lungo» (annuale), il quale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., riguarda altre impugnazioni (appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.). Pertanto, chi ha proposto l'istanza di regolamento di competenza dopo il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ha l'onere di documentare la data di comunicazione ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., o l'eventuale mancanza di ogni rituale comunicazione del deposito della sentenza, onde consentire alla Suprema Corte di accertare l'ottemperanza al perentorio termine di legge. Se la data di comunicazione della sentenza non sia comprovata, i trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c., non possono che farsi decorrere dalla data di pubblicazione, nella quale viene, peraltro, individuato il dies a quo ai fini dell'impugnazione con istanza di regolamento di competenza nei confronti del contumace, il quale non è destinatario della comunicazione del deposito della sentenza.
Il decesso della parte costituita, sopraggiunto nel corso del giudizio ed in questo non denunciato dal procuratore, non priva quest'ultimo del potere di proporre validamente l'istanza di regolamento di competenza, attesa la sua natura di semplice incidente del giudizio di merito, salvo il caso in cui nella procura conferita ai fini del giudizio di merito (o anche del solo giudizio di primo grado) non sia stata espressamente esclusa la proposizione della menzionata istanza.
Cass. civ. n. 9222/1995
Il termine di quindici giorni per proporre il regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in coerenza con il termine stabilito dall'art. 18 l. fall. per proporre opposizione avverso la stessa, non è applicabile al regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale dichiarativa della incompetenza territoriale a provvedere sulla istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, che, pertanto, resta soggetto al termine di giorni trenta dalla comunicazione della sentenza, previsto dall'art. 47 c.p.c.
Cass. civ. n. 5976/1995
La lettura in udienza dell'ordinanza con la quale il pretore, in funzione di giudice del lavoro, solleva d'ufficio il regolamento di competenza a norma dell'art. 47 comma 4 c.p.c., rende superflua la comunicazione del provvedimento alle parti a norma degli artt. 47 comma 5 e 134 stesso codice.
Cass. civ. n. 867/1995
Il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione, sancito dall'art. 372 c.p.c., si applica anche al procedimento per regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 686/1994
Ai fini della tempestività della proposizione del regolamento di competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza e non consti che detta comunicazione siasi perfezionata in altro modo equipollente, deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza stessa, considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte entro l'anno da tale data.
Cass. civ. n. 4711/1993
Il ricorso per regolamento della competenza a pronunciare sull'istanza di fallimento, in quanto inerente a procedura dinanzi a tribunale, in cui non è consentito alla parte di stare in giudizio personalmente, non può essere formulato e sottoscritto direttamente dal debitore, ma deve essere proposto per il tramite di difensore munito di procura.
Cass. civ. n. 4049/1993
L'istituto dell'impugnazione differita è previsto soltanto per l'appello (art. 340 c.p.c.) e per il ricorso ordinario per cassazione (art. 361 c.p.c.), onde deve ritenersi inapplicabile al regolamento di competenza, che, pertanto, va immediatamente proposto anche quando ha per oggetto una sentenza non definitiva.
Cass. civ. n. 8347/1992
Nei confronti della parte contumace — cui non deve essere data comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della cancelleria — il termine per la proposizione del regolamento di competenza, in difetto di notificazione delle sentenze medesime ad opera della controparte, è quello annuale di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 4555/1992
In tema di regolamento di competenza, il termine di cinque giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso, entro il quale l'istante deve chiedere al cancelliere degli uffici avanti ai quali pendano i processi che i relativi fascicoli siano rimessi alla cancelleria della Corte di cassazione (art. 47, terzo comma, c.p.c.), non è prescritto a pena di inammissibilità, come è dato rilevare dal fatto che solo i termini di notificazione e di deposito del ricorso sono definiti come perentori dal menzionato art. 47 c.p.c. L'omesso rispetto del termine della richiesta del fascicolo d'ufficio può portare all'inammissibilità del ricorso solo nell'ipotesi in cui da esso sia derivata la mancata disponibilità del fascicolo d'ufficio al momento della decisione da parte della Corte e sempre che l'esame di detto fascicolo sia necessario per la decisione.
Cass. civ. n. 1066/1991
Il regolamento facoltativo di competenza resta precluso dalla formazione del giudicato sul merito della controversia, e, pertanto, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va proposto non entro il termine di trenta giorni, fissato in via generale dall'art. 47 c.p.c., ma entro lo stesso termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza, previsto, per l'opposizione, dall'art. 18 della legge fallimentare (dichiarato incostituzionale, nella parte relativa alla decorrenza del termine, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1980).
Cass. civ. n. 9880/1990
Il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c. per la proposizione del regolamento di competenza decorre, nei confronti dei contumaci (cui non deve essere data comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della cancelleria), dal giorno di pubblicazione della sentenza.
Cass. civ. n. 2237/1986
Il termine per la proposizione del ricorso per regolamento, avverso il provvedimento con il quale il giudice adito abbia affermato la propria competenza, non resta coinvolto nella successiva sospensione del procedimento, conseguente alla rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale, qualora tale questione riguardi esclusivamente il merito della domanda, senza interessare i criteri attributivi della competenza a deciderla.
Cass. civ. n. 2204/1986
Stante il carattere incidentale del giudizio per regolamento di competenza rispetto a quello di merito, la necessaria sospensione di quest'ultimo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale non comporta che debba essere sospeso anche quello, allorché le questioni di legittimità costituzionale ritenute non manifestamente infondate non investano le norme sulla competenza che la Corte di cassazione sia chiamata ad applicare al fine della designazione del giudice competente. Consegue che il ricorso avverso la statuizione sulla competenza deve essere proposto entro i termini di cui all'art. 47 c.p.c. e non dalla data della notifica del successivo provvedimento di riassunzione emesso a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 2203/1986
Nei procedimenti di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, il principio, secondo il quale l'inapplicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale riguarda la sola fase di tipo sommario (art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario), e non si estende alla successiva fase a cognizione ordinaria (salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposita dichiarazione), comporta, in caso di conclusione di detta fase sommaria con ordinanza provvisoria di rilascio, la quale contenga anche una statuizione sulla competenza a decidere in sede ordinaria sulla domanda di risoluzione del contratto, che il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza, avverso tale decisione sulla competenza, rimane soggetto alla predetta sospensione durante il periodo feriale.
Cass. civ. n. 3663/1985
La proposizione congiunta e contestuale, con unico atto avverso la medesima sentenza, del ricorso per regolamento di competenza e del ricorso ordinario per cassazione deve ritenersi consentita sempreché risultino osservati i rispettivi requisiti di forma e di sostanza, ed in particolare il termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. per la notificazione dell'istanza di regolamento, così da lasciare impregiudicata alla Corte di cassazione — unitamente alla determinazione del contenuto del provvedimento impugnato — la individuazione del corrispondente mezzo di rimedio in concreto esperibile.
Cass. civ. n. 3404/1984
L'istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal procuratore cui è stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in cassazione, senza che occorra un'ulteriore procura, necessaria solo quando quella originaria sia stata limitata espressamente alla rappresentanza nei gradi di merito.
Cass. civ. n. 2637/1984
Il ricorso per regolamento di competenza ove non sia sottoscritto dal procuratore che ha rappresentato la parte nel giudizio di merito per il quale non si richiede il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale del patrocinio in cassazione, esige la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di un avvocato iscritto in tale albo, munito di procura speciale.
Cass. civ. n. 1136/1984
L'istanza di regolamento, ove proposta avverso un'ordinanza pronunciata in udienza, con sostanziale contenuto decisorio sulla competenza, deve essere notificata (a pena dell'inammissibilità) entro trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato; in tale ipotesi, infatti, il termine perentorio di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. decorre dal giorno dell'udienza, quale momento in cui l'ordinanza deve legalmente presumersi conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire, senza necessità di successiva comunicazione a cura della cancelleria (art. 176, secondo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 7136/1983
Poiché l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., dalla parte costituita personalmente, colui che sia già autorizzato a stare in giudizio di persona è legittimato a sottoscrivere tale atto, senza ministero del difensore.
Cass. civ. n. 3136/1983
Il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è, a norma degli artt. 47 e 369 c.p.c., causa d'improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza nel caso in cui l'esame di detto fascicolo (non acquisito) sia necessario per la risoluzione delle questioni sollevate con il ricorso, non potendosi trarre, allo stesso fine, utili elementi dai documenti prodotti dalle parti.
Cass. civ. n. 5084/1982
Il ricorso per cassazione proposto unicamente per una questione di competenza, avverso una sentenza di appello che abbia pronunziato anche nel merito, deve essere qualificato, ai sensi dell'art. 43 c.p.c., come regolamento facoltativo di competenza e perciò va dichiarato inammissibile se non sia stato notificato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza medesima.
Cass. civ. n. 5078/1982
Il termine per la proposizione del regolamento di competenza, avverso i provvedimenti resi, a norma degli artt. 700 e ss. c.p.c., in via provvisoria ed urgente, non è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, in quanto il procedimento regolato da dette norme, limitatamente alla fase iniziale ad istruzione sommaria, rientra fra i procedimenti cautelari per i quali non opera l'indicata sospensione (art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).
Cass. civ. n. 2434/1982
Allorché la questione di competenza viene decisa con ordinanza anziché con sentenza, il termine per proporre istanza di regolamento decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, avente valore di sentenza, e non può più rivivere, se inutilmente decorso, qualora con successivo provvedimento il giudice confermi la precedente pronuncia sulla competenza.
Cass. civ. n. 1844/1982
L'omissione della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, prevista dall'art. 47, terzo comma, c.p.c., non determina l'improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza, ove i fascicoli di parte contengano tutti gli elementi necessari per la decisione di esso.
Cass. civ. n. 2338/1977
... l'inottemperanza all'ordine di integrare il contraddittorio rende inammissibile il ricorso.Cass. civ. n. 3066/1976
Le questioni attinenti alla giurisdizione e alla competenza, salva la deroga espressamente prevista dall'art. 427 c.p.c., debbono essere decise, come tutte le altre questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, con sentenza, anche non definitiva, del cui dispositivo va data lettura in udienza a norma dell'art. 420 c.p.c., e per la quale è prevista l'immediata comunicazione alle parti al momento del deposito (art. 430 c.p.c.); pertanto, qualora il pretore, in qualità di giudice del lavoro, abbia emesso la pronuncia sulla competenza in forma di ordinanza, omettendo di darne comunicazione alle parti, deve ritenersi tempestivo il regolamento di competenza proposto nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza definitiva che ha deciso il merito della controversia.