Cass. civ. n. 24742 del 21 novembre 2006

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui manchi la firma per ricevuta del destinatario del provvedimento del giudice (nella specie, del provvedimento di sospensione del processo), e, con essa, la certezza della data della sua conoscenza, il termine per proporre ricorso per regolamento di competenza ha durata annuale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., applicabile anche al regolamento di competenza, e decorre — qualora si tratti di ordinanza riservata e non risulti nè la data di emissione, nè quella di deposito — dalla data dell'udienza in cui è stata assunta la riserva.

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