Cass. civ. n. 17386 del 16 luglio 2013

Testo massima n. 1


Il regolamento di competenza ad istanza di parte va proposto, laddove la comunicazione di cancelleria al difensore del ricorrente, ex art. 47, secondo comma, c.p.c., non risulti effettuata nel domicilio da lui eletto, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, se avvenuta, altrimenti applicandosi quello di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. dalla data del suo deposito.

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