Cass. civ. n. 25891 del 05 settembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE IVA su merce importata - Obbligo di applicazione e diritto alla detrazione degli aventi causa dal primo cessionario - Insorgenza - Nel momento dello sdoganamento - Avvenuta emissione della fattura e presenza della merce in Italia - Irrilevanza.


In tema di IVA su merce importata, l'obbligo di applicazione dell'imposta, con conseguente diritto alla detrazione degli aventi causa dal primo cessionario, sorge solo al momento della giuridica immissione della merce nel territorio dello Stato attraverso la procedura di sdoganamento, comportante l'accettazione dall'autorità doganale della dichiarazione all'importazione effettuata dal presentatore della merce, indipendentemente dal fatto che la fattura sia già stata emessa e che la merce si trovi già, fisicamente, in Italia, in quanto solo nel suddetto momento sorge il presupposto impositivo, per effetto della nazionalizzazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14050 del 2006

Normativa correlata

Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1 CORTE COST.
DPR 26/06/1965 num. 723 art. 5
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50 bis com. 6
Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST.

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