14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1214 del 13 febbraio 1999
Posted at 16:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Le turbative che abilitano all’esercizio delle azioni a difesa della servitù [ azione confessoria e azioni possessorie ] non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l’esercizio della servitù.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]