Cass. civ. n. 1214 del 13 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Le turbative che abilitano all'esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù.

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