Cass. pen. n. 25939 del 29 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - Interpretazione di fatti comunicativi - Valutazioni del giudice di merito sul significato delle espressioni adoperate e sull'identificazione delle persone menzionate - Deducibilità del vizio della motivazione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Fattispecie relativa a soggetto chiamato in correità nel corso di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabile l'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - a fisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati dai colloquianti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.