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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10160 del 25 luglio 2001

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10160 del 25 luglio 2001

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 3, terzo comma, del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 479, la rappresentanza legale dell’INPDAP spetta al presidente, mentre tra le funzioni del consiglio di amministrazione non è più compresa quella di autorizzazione a stare in giudizio, prevista invece dall’art. 5, lett. d ], R.D. 20 dicembre 1928, n. 3239 per il soppresso INADEL; pertanto, il presidente legittimamente rappresenta l’istituto in giudizio, sia attivamente che passivamente, ed altrettanto legittimamente conferisce mandato al difensore, senza necessità di alcuna autorizzazione dell’organo collegiale.

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