Art. 75 – Codice di procedura civile – Capacità processuale
Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere [286, 299, 300, 328, 716; c.c. 1].
Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità [182, 716].
Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del Codice civile.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22325/2025
Il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.
Cass. civ. n. 17154/2024
La procura speciale rilasciata dal ricorrente che ha agito per sé, quale genitore, e come legale rappresentante del figlio minore deve intendersi rilasciata, oltre che in nome proprio, anche in nome e nell'interesse del figlio, qualora ciò risulti dall'intestazione e dal contenuto dell'atto processuale a cui la procura afferisce, benché il minore non sia menzionato nella procura medesima.
Cass. civ. n. 17113/2024
Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).
Cass. civ. n. 3762/2024
Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza.
Cass. civ. n. 36070/2023
La delibera dell'assemblea di un consorzio, richiesta dallo statuto affinché il Presidente possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente, sicché la relativa mancanza comporta l'inefficacia degli atti processuali compiuti attraverso il Presidente stesso, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione da quest'ultimo proposto in mancanza della suddetta autorizzazione.
Cass. civ. n. 24817/2023
In tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l'autorizzazione della giunta per l'esperimento di azioni civili da parte del Comune, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio, ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha affermato, in tema di opposizione alla stima in materia di espropriazione, che è tempestiva l'azione proposta dal Sindaco in assenza dell'autorizzazione della giunta municipale prevista dallo statuto, pur se detta autorizzazione intervenga nel corso del giudizio, in ragione dell'effetto di ratifica).
Cass. civ. n. 18725/2023
In tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita.
Cass. civ. n. 10869/2023
In tema di condominio, tra gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 n. 4 c.c., sono ricomprese le azioni di reintegrazione del possesso dei beni condominiali e quelle, connesse, di risarcimento del danno derivante dalle lesioni del possesso di detti beni, con la conseguenza che, da un lato, l'eventuale delibera di rinuncia all'azione di reintegrazione autonomamente intrapresa dall'amministratore non vincola quest'ultimo e, dall'altro, la proposizione dell'azione di risarcimento del danno per lesione del possesso del bene condominiale, da parte dell'amministratore, non necessita dell'autorizzazione dell'assemblea.
Cass. civ. n. 4209/2014
L'amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell'art. 1106 cod. civ., non essendo applicabile analogicamente - per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati - la regola contenuta nel primo comma dell'art. 1131 cod. civ., la quale attribuisce all'amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Cass. civ. n. 28141/2013
In tema di condominio negli edifici, la legittimazione passiva dell'amministratore, prevista dall'art. 1131, secondo comma, cod. civ., ha portata generale, in quanto estesa ad ogni interesse condominiale, e sussiste, pertanto, anche con riguardo alla domanda, proposta da un condomino o da un terzo, di accertamento della proprietà esclusiva di un bene, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini.
Cass. civ. n. 23088/2013
In tema di associazioni non riconosciute, stabilire se una struttura organizzativa locale che fa capo ad un'associazione costituisca un organo di quest'ultima, ovvero sia invece, a sua volta, un'associazione munita di autonoma legittimazione negoziale e processuale, configura una questione che non attiene alla "legitimatio ad causam", bensì alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, ed involge, pertanto, un accertamento di fatto, da condurre sulla scorta dello statuto dell'associazione e che attiene al merito della lite.
Cass. civ. n. 19308/2012
Il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, qualora detto figlio, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità, manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria.
Cass. civ. n. 743/2012
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria.
Cass. civ. n. 25860/2011
Nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società, fatta eccezione nel caso in cui si ponga un problema d'indirizzo della domanda nei confronti personali dei soci e non anche della società.
Cass. civ. n. 25813/2011
La capacità processuale compete all'ente ecclesiastico riconosciuto civilmente e non alle sue strutture esecutive. Ne consegue l'irrilevanza, a tal fine, del mutamento della struttura organizzativa dell'ente limitata all'acquisizione di una differente denominazione, che, quand'anche qualificata in termini di "trasformazione" nel relativo provvedimento canonico, non implica, per l'ordinamento civile italiano, alcun fenomeno successorio.
Cass. civ. n. 19223/2011
Nel condominio di edifici, il principio secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condòmini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell'amministratore, perseguono finalità di gestione di un servizio comune e tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti; ne consegue che in tali controversie la legittimazione ad agire, e quindi ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino.
Cass. civ. n. 15694/2011
L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi.
Cass. civ. n. 12422/2010
In tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, di cui all'art. 23, comma 9, del d.l.vo 19 dicembre 1991, n. 406 ("ratione temporis" vigente), spetta all'impresa mandataria, o "capogruppo", esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto; inoltre, non essendo automatica la rappresentanza processuale, l'impresa capogruppo, per poter proporre un appello anche a nome delle imprese rappresentate, è tenuta a spenderne il nome, essendo priva di legittimazione processuale qualora - come nel caso di specie - lo abbia proposto in proprio.
Cass. civ. n. 9217/2010
In tema di capacità processuale dell'inabilitato, l'assistenza del curatore è necessaria anche quando l'attività processuale della parte assuma i caratteri dell'atto di ordinaria amministrazione, perché, a prescindere dalla opinabilità della qualificazione in tali termini dell'attività nel processo, l'art. 394, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 424 c.c., stabilisce che l'inabilitato può stare in giudizio con l'assistenza del curatore, senza distinguere a seconda dell'attività che egli intenda svolgere.
Cass. civ. n. 24179/2009
In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della "legitimatio ad processum" del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un istituto di credito tramite un difensore munito di procura rilasciata non già dal legale rappresentante dell'istituto medesimo, ma dal funzionario responsabile del recupero crediti per due sole Regioni e delegato a compiere "la cura diretta di quanto occorre in ordine alla difesa del Banco nel primo grado di giudizio").
Cass. civ. n. 4856/2009
La rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 cod. civ., ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione di carattere reale (come, nella specie, quella di rivendicazione) o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Cass. civ. n. 3541/2009
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la parte che contesti che la persona fisica, la quale assume di rivestire la qualità di rappresentante di una persona giuridica, manca del potere rappresentativo, deve sollevare siffatta contestazione nella prima difesa, restando così onere dell'altra parte documentare la pretesa qualità.
Cass. civ. n. 961/2009
In tema di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, trattandosi di uno dei presupposti della capacità di stare in giudizio, è onere della parte che ha conferito la procura - in caso di contestazione della controparte specifica e tempestiva, cioè proposta non appena raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto - fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi, non potendo il giudice procedere d'ufficio al relativo accertamento.
Cass. civ. n. 16047/2008
Ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato a stare in giudizio in relazione alla domanda proposta, occorre aver riguardo alla situazione di diritto vigente al momento della introduzione della lite, restando irrilevante la disciplina, sopravvenuta durante il giudizio di appello, che prevede la necessità di integrazione del contraddittorio verso altro soggetto, non chiamato in causa nel precedente grado di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in una controversia, introdotta prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, e proposta contro il ministero dell'Interno ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, aveva dichiarato estinto il giudizio per inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero del Tesoro, la cui necessaria partecipazione al giudizio era prevista solo dalla citata norma, sopravvenuta durante il giudizio di appello ).
Cass. civ. n. 16002/2008
Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all'eredità, qual è necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell'art. 536 c.c., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del de cuius per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 c.c.
Cass. civ. n. 14468/2008
La legitimatio ad causam attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che trattavasi di questione non attinente alla dedotta legitimatio ad causam bensì concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio, sostenendo la ricorrente essere di proprietà pubblica e non appartenente alla titolarità della controricorrente e di una delle intimate gli immobili oggetti del contratto di locazione di cui si discuteva in causa ).
Cass. civ. n. 13051/2008
In tema di azioni collettive inibitorie a tutela dei consumatori, l'associazione di professionisti che abbia provveduto all'elaborazione ed alla diffusione di clausole contenute in condizioni generali riguardanti contratti bancari ed abbia espresso parere positivo sulla loro utilizzabilità, deve ritenersi titolare della legittimazione passiva anche in ordine alle azioni collettive promosse prima della modifica dell'art. 1469 sexies c.c., intervenuta ex art. 6 della legge n. 14 del 3 febbraio 2003, con la quale è stata espressamente estesa la legittimazione passiva alle associazioni che «raccomandano » l'utilizzo di clausole o condizioni generali di contratto, in quanto anche nella previgente previsione normativa contenuta nell'art. 1469 sexies c.c., interpretata secondo quanto stabilito all'art. 7 della Direttiva CE 93/13, l'utilizzazione deve ritenersi comprensiva dell'elaborazione, della diffusione e della positiva valutazione delle condizioni generali di contratto.
Cass. civ. n. 17921/2007
Ogni ente si immedesima nell'organo cui la legge o lo statuto conferisce la rappresentanza, sicché un diverso organo dell'ente, privo del potere processuale, non è legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso. In particolare, in tema di associazioni non riconosciute, nel cui ambito vanno compresi anche i partiti politici, la legittimazione processuale spetta a chi è conferita la presidenza o la direzione, secondo gli accordi degli associati, come disposto dall'art. 36 c.c. (Nel caso di specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato l'improponibilità dell'opposizione proposta da persona che non era né il presidente né altra persona qualificata dagli atti di autonomia interna dell'ente (Partito Democratico della Sinistra) come soggetto cui era attribuita la presidenza o la direzione del partito ai sensi dell'art. 36 c.c.).
Cass. civ. n. 15939/2007
In tema di capacità processuale del curatore fallimentare, l'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 25 comma 1 n. 6 legge fall. può essere concessa anche dopo la decorrenza del termine per proporre impugnazione ed ha efficacia sanante ex tunc purchè sia rilasciata nel corso del processo, sempre che il giudice non abbia già dichiarato la inammissibilità del gravame. (Nella fattispecie la S.C. ha negato la sussistenza del difetto di capacità processuale del curatore, in virtù della autorizzazione del giudice delegato intervenuta — unitamente alla nomina del difensore — anteriormente alla udienza di precisazione delle conclusioni e sia pur prodotta nel giudizio di appello solo in sede di discussione, essendo la regolarizzazione e la integrazione degli atti mancanti o difettosi oggetto di un principio generale di favor avanti ai giudici di merito che invero ne consente all'art. 182 c.p.c. la disposizione anche d'ufficio).
Cass. civ. n. 6994/2007
I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale.
Cass. civ. n. 26744/2006
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia capacità processuale, sicché legittimato ad agire in giudizio per gli interessi della società e per far valere diritti, ovvero per contestare eventuali obblighi ascritti alla stessa, è esclusivamente il soggetto che, rivesta la qualità di legale rappresentante.
Cass. civ. n. 24298/2006
Premesso che la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica ha l'onere di allegare la qualità di legale rappresentante della società — assumendo rilevanza la prova di tale qualità solo nel caso che la stessa sia contestata dalla controparte —, tale allegazione, mentre può ritenersi implicita qualora si deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica), deve essere, invece, esplicita — anche senza necessità di indicare la fonte del potere rappresentativo — nel caso di costituzione in giudizio di chi dichiari di rivestire la qualità di direttore generale della società. Il direttore generale, infatti, costituisce un organo con compiti di direzione interna, dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussiste, in tal senso, una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere deriva dalla natura dei compiti affidatigli. Ne consegue che, in mancanza di tale esplicita allegazione, il ricorso per cassazione proposto dal direttore generale della società deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 7886/2006
Nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell'unicità esclusiva di un ens tertium. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la proposizione della domanda di annullamento di un atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i soci di una società in nome collettivo richiedesse l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società).
Cass. civ. n. 15369/2005
La eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell'amministrazione fallimentare; ne consegue che tale legittimazione è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Nella specie la Corte Cass. n. ha escluso tale legittimazione, atteso che la curatela si era attivata per chiedere al giudice delegato, senza ottenerla, l'autorizzazione a proporre ricorso avverso la sentenza d'appello, relativa a pretese ereditarie del fallito, rispetto alle quali non poteva valere il riferimento al preteso «diritto personalissimo» dell'individuo a vedersi riconosciuta la qualità di erede, in quanto questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 7891/2000
Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune di partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino. Ne deriva che l'amministratore per effetto della nomina ex art. 1129 c.c. ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore.
Cass. civ. n. 5308/1999
Il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, capacità che deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato in relazione a ciascun grado del giudizio; sicché, in mancanza di autorizzazione, sussiste il difetto di legittimazione processuale, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale assunta dal curatore stesso nei precorsi gradi. Tale autorizzazione deve essere depositata, a pena di inammissibilità, insieme con il ricorso per cassazione proposto dalla curatela, senza possibilità per la S.C., in caso di omesso deposito dell'autorizzazione, di invitare la parte ad effettuare il menzionato deposito (invito che può essere, invece, rivolto dai giudici di merito in sede di istruzione probatoria).
Cass. civ. n. 4774/1999
La cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina la estinzione, la quale si produce solo con la effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società, che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio, nel quale era stata rappresentata dall'amministratore accomandatario, essa abbia mantenuto la legittimazione, esercitata attraverso il medesimo rappresentante, alla impugnazione, anche in relazione al ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 10425/1994
L'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale, per cui questa non può impedire il decorso del termine breve di decadenza dalla impugnazione, atteso che l'art. 328, c.p.c., attraverso il rinvio agli eventi previsti dall'art. 299, ricollega tale termine alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante con esclusivo riferimento alle ipotesi di incapacità processuale indicate dall'art. 75. (Nella specie, trattavasi della incapacità naturale della parte destinataria della notifica della sentenza).