Cass. civ. n. 2604 del 29 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Potere di disapplicazione del giudice - Obiettiva incertezza normativa - Condizioni - Domanda del contribuente - Necessità - Esclusione.


Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d'ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 15406 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112
DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 bis
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8 com. 1
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3

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