Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9893 del 24 maggio 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9893 del 24 maggio 2004

Testo massima n. 1

Il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri [ e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra ] presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale [ art. 75 c.p.c. ] un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all’art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all’incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze