14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12908 del 4 settembre 2003
Posted at 17:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 77 c.p.c., il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente se tale potere non sia stato loro conferito espressamente per iscritto; deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto non dal legale rappresentante di una società, ma da un procuratore che risulti nominato dall’amministratore delegato solo per stare in giudizio, attivamente e passivamente, nella fase di merito.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]