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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8313 del 16 agosto 1990

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8313 del 16 agosto 1990

Testo massima n. 1

Il proprietario del fondo servente, il quale ometta di compiere le prestazioni accessorie necessarie per l’esercizio della servita da parte del titolare del fondo dominante, in violazione dell’obbligo impostogli dall’atto costitutivo o dalla legge, è responsabile non di un fatto illecito per inosservanza del generico obbligo del neminem laedere, bensì d’inadempimento della prestazione inerente al rapporto obbligatorio propter rem, meramente accessorio rispetto al contenuto della servita prediale: conseguentemente, l’azione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione di tali prestazioni è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2947 c.c.

Testo massima n. 2

L’obbligo del proprietario del fondo servente di eseguire le opere necessarie per l’esercizio di una servita di presa o di derivazione di acqua, previsto dall’art. 1091 c.c., sussiste anche con riferimento alla servitù di utilizzazione della quota di acqua proveniente da una sorgente esistente nel fondo servente che è superflua per la sua coltivazione, in quanto anche con riferimento a tale tipo di servitù opera il fondamento logico della disposizione, che è quello di evitare l’ingerenza di terzi nel fondo servente.

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