Cass. civ. n. 26079 del 07 settembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto - Saldo creditorio - Modalità di pagamento - Reclamabilità prima della chiusura del rapporto tributario - Esclusione - Rimborso credito d'imposta - Decorrenza del termine decadenziale ex art. 14, comma 2, TUA - Dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.


In tema di tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, il saldo creditorio, che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale, costituisce una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto e non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA, per il rimborso dell'eventuale credito di imposta, dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20666 del 2008

Normativa correlata

Legge 27/12/1997 num. 449 art. 17 CORTE COST.
Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 4 ter
Legge 01/12/2016 num. 225 art. 1
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE
DPR 26/10/2001 num. 416 art. 4

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