Cass. civ. n. 5407 del 17 giugno 1997
Testo massima n. 1
La legitimatio ad causam, attiva e passiva (che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data), è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata, con conseguente facoltà, per il giudice, di verificarne la esistenza in ogni stato e grado del procedimento (salvo il formarsi di un giudicato interno circa la coincidenza dell'attore o del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta secondo la norma che regola il rapporto dedotto in giudizio). Da essa va distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva (sulla quale, invece, nessun esame di ufficio è consentito) del rapporto giuridico controverso, riferibile all'appartenenza soggettiva del medesimo, ed in ordine al quale si chiede al giudice di emettere pronuncia, così che, ove la contestazione della titolarità della detta situazione sostanziale si riferisca all'attore, essa integrerà una ipotesi di eccezione in senso tecnico che, come tale, può essere svolta anche nel giudizio di appello, a nulla rilevandone la astratta proponibilità nel precedente grado di giudizio.
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